Art. 53 
 
Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle
           risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi
infrastrutturali,   con   un   maggiore   livello   di   avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44,  comma  7-quater,  del
decreto legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per  le  politiche
di coesione, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sulla base dei dati  informativi  presenti  nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo  1,  comma  245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147  e  delle  informazioni  fornite
dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione  in  cui
sono  inseriti,  provvede  all'individuazione  degli  interventi   in
relazione ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  risultino
pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei  lavori  ovvero
per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei
lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o
di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per
l'affidamento dei lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 
  2.   Con   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,  adottata  sulla
base dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del  comma  1,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento  di  detti
interventi a valere  sulle  risorse  disponibili  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  nei
limiti delle disponibilita' annuali di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il comma 7-quater dell'articolo 44 del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi) cosi' recita: 
                «Art. 44.  (Semplificazione  ed  efficientamento  dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione). - Omissis 
                7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui  ai
          commi  7-bis  e  7-ter  che   non   generano   obbligazioni
          giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al  comma
          7, lettera b), sono definanziati.» 
              - Il comma 245 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2014) cosi' recita: 
                «Omissis. 
                245. Il monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati
          dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere  sui
          fondi strutturali, sul FEASR e  sul  FEAMP,  nonche'  degli
          interventi complementari previsti nell'ambito  dell'Accordo
          di partenariato finanziati dal Fondo di  rotazione  di  cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma  242,
          e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          attraverso le specifiche funzionalita' del proprio  sistema
          informativo. A tal fine, le  Amministrazioni  centrali,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
          rilevazione dei dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e
          procedurale a  livello  di  singolo  progetto,  secondo  le
          specifiche  tecniche   definite   congiuntamente   tra   il
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    e    le
          Amministrazioni  centrali  dello  Stato  responsabili   del
          coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera  del
          sistema  informatico  di   supporto   alle   attivita'   di
          monitoraggio di cui al presente comma, anche  in  relazione
          alle  attivita'  di   previsione,   gestione   finanziaria,
          controllo e valutazione di impatto economico e  finanziario
          degli interventi, ivi compreso lo scambio  elettronico  dei
          dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
          nazionali,   concorre,    nei    limiti    delle    proprie
          disponibilita', il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183.» 
              - Per il testo del  comma  177  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 52.