Art. 53 Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio.
Riferimenti normativi - Il comma 7-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cosi' recita: «Art. 44. (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione). - Omissis 7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.» - Il comma 245 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) cosi' recita: «Omissis. 245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attivita' di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.» - Per il testo del comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 52.