Art. 54 
 
   Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC 
 
  1. In complementarieta' con l'attuazione delle misure del  PNRR  di
titolarita'  del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  al  fine  di  assicurare  continuita'
all'attuazione  della  politica  agricola  comune  per   il   periodo
2023-2027 e rafforzare  le  strutture  amministrative  preposte  alla
gestione del Piano strategico della PAC approvato  con  decisione  di
esecuzione della  Commissione  europea  del  2  dicembre  2022  e  in
esecuzione dell'articolo  123,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2  dicembre
2021,  e'  istituita  presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  l'Autorita'  di  gestione
nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. 
  2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC
si articola in due uffici di livello dirigenziale non  generale,  cui
sono preposti dirigenti con  incarico  di  livello  dirigenziale  non
generale conferito anche in deroga  ai  limiti  percentuali  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
  3. Agli uffici di  cui  al  comma  2  sono  attribuiti  i  seguenti
compiti: 
    a)  supporto  al  coordinamento  tra  le  autorita'  di  gestione
regionali e gli organismi intermedi di  cui  all'articolo  3,  numero
16), del citato regolamento (UE) 2021/2115; 
    b) supporto al comitato di monitoraggio di cui  all'articolo  124
del citato regolamento (UE) 2021/2115. 
  4. Per il funzionamento dell'Autorita' di  gestione  nazionale  del
piano  strategico  della  PAC  e  il  potenziamento  delle  direzioni
generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste, la dotazione organica del  personale  della  sezione
Agricoltura del medesimo Ministero e' rideterminata in  10  posizioni
dirigenziali  di  livello  generale,  41  posizioni  dirigenziali  di
livello non generale, 461 unita' nell'area dei funzionari, 365 unita'
nell'area degli assistenti e 8 unita' nell'area degli  operatori.  In
relazione   alla   nuova    dotazione    organica,    il    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, per il biennio 2023-2024
e' autorizzato a reclutare, con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo  indeterminato,  nei  limiti  della  dotazione  organica,  come
rideterminata ai sensi del  presente  comma,  un  contingente  di  50
unita' di personale, di cui 40 unita'  da  inquadrare  nell'area  dei
funzionari e 10  unita'  da  inquadrare  nell'area  degli  assistenti
previste dal sistema di classificazione professionale  del  personale
introdotto   dal   contratto   collettivo   nazionale    di    lavoro
2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al  reclutamento  del  predetto
contingente di personale  si  provvede  mediante  concorsi  pubblici,
anche  attraverso  l'avvalimento  della  Commissione  RIPAM  di   cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi  pubblici
o  attraverso  procedure  di  passaggio  diretto  di  personale   tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del  presente  comma  e
del comma 2 e' autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023
e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1  sono  istituiti
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione
per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi  informativi,
quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito  della
Direzione  Organismo  di  coordinamento,  un   ufficio   di   livello
dirigenziale non generale  con  funzioni  di  supporto  all'esercizio
delle  attivita'  per  la  presentazione  della   relazione   annuale
sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui
all'articolo 54, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  2  dicembre   2021,   e
all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115. 
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo  e  la  sicurezza  dei
sistemi informativi dell'AGEA e' articolata in tre uffici di  livello
dirigenziale non generale,  preposti  alla  strategia  evolutiva  del
sistema  informativo  agricolo  nazionale,  alla  valorizzazione  del
patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio  del  piano
strategico della  PAC  e  alla  sicurezza  dei  sistemi  informativi,
certificata in conformita' con lo standard internazionale ISO  27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e  del  regolamento  di
organizzazione,  provvede  all'adeguamento  della  propria  struttura
organizzativa e dei propri uffici. 
  7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi  5  e
6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, e' autorizzata
la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente,  la  vigente  dotazione
organica dell'AGEA e' incrementata di 5  posizioni  dirigenziali,  di
cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita'  di  cui  ai  predetti
commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, in  incremento  rispetto  alla  vigente
dotazione organica,  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali,  mediante
l'espletamento  di  procedure   concorsuali   pubbliche   o   tramite
scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi   pubblici.   Per
l'attuazione del secondo periodo del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  4  e  7,  pari  a
4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede, per  gli  anni  2023  e  2024,  mediante
riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi
del  PNRR  di  competenza  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di cui al  capitolo  di  parte
corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo  1,  comma  457,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere  dall'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  regolamento  UE  2021/2115  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, si  vedano  i
          riferimenti normativi all'articolo 45. 
              - Il testo  dell'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento  Ordinario  n.
          112, cosi' recita: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali): 
                  Omissis. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.» 
              - Il testo dell'articolo 35, comma 5, e 30, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' recita: 
                «Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36,  commi
          da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  D.Lgs  n.
          267 del 2000): [Omissis] 5. Fermo restando quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, per  le  amministrazioni  di
          cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche,  per
          lo svolgimento delle proprie procedure  selettive,  possono
          rivolgersi  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica   e
          avvalersi della Commissione per l'attuazione  del  Progetto
          di   Riqualificazione   delle   Pubbliche   Amministrazioni
          (RIPAM). Tale  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del
          Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
          Capo  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  la  presiede,
          dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale  per
          gli ordinamenti del personale e  l'analisi  dei  costi  del
          lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          dal Capo del Dipartimento per le  politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA.» 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse) (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  D.Lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  D.Lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999) 
                1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
          all'articolo 2,  comma  2,  appartenenti  a  una  qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che facciano domanda  di  trasferimento.  E'  richiesto  il
          previo assenso  dell'amministrazione  di  appartenenza  nel
          caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
          infungibili dall'amministrazione  cedente  o  di  personale
          assunto  da  meno  di  tre  anni  o  qualora  la  mobilita'
          determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
          nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
          fatta salva la  possibilita'  di  differire,  per  motivate
          esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
          fino ad un  massimo  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione
          dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
          Le disposizioni di cui ai periodi secondo e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
                1.1. Per gli enti locali con un numero di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                1-quinquies. Per il personale non dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  di   cui   all'
          articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e'  pubblicato  nella
          GUUE 6 dicembre 2021, n. L 435. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 457, della  legge  29
          dicembre 2022,  n.  197,  recante  norme  sul  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022,  n.  303,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Omissis. 
                457. La dotazione del Fondo  per  l'attuazione  degli
          interventi   del   PNRR   di   competenza   del   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste,  di  cui  al  capitolo  di  parte  corrente  2330,
          programma 01, e' incrementata di  9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, di 12 milioni di euro per  l'anno  2024  e  di
          11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire
          l'attuazione  degli  interventi   programmati   nei   tempi
          previsti.».