Art. 55 Agenzia italiana per la gioventu' 1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attivita' di cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' attivita' di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita' abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore. 3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire supporto tecnico operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa. 4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu', da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. 6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 1, comma 14, lettera a) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 16 maggio 2008, cosi' recita: «Art. 1. Omissis. 14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia' trasferite al Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni; Omissis.» - La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 15 novembre 2006 che istituisce il programma «Gioventu' in azione» per il periodo 2007-2013, e' pubblicata sulla G.U.U.E. del 24 novembre 2006, n. L 327/30. - Il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, e' pubblicato sulla G.U.U.E. del 28 maggio 2021, n. L 189/1 - Il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarieta'» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, e' pubblicato sulla G.U.U.E. dell'8 giugno 2021, n. L 202/32. - Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, cosi' recita: «Art. 5. (Agenzia nazionale per i giovani). - 1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e' costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta' sociale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu', costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalita' istituzionali alla stessa attribuite.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156 (Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2007, n. 218. - Il testo dell'articolo 1, del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), cosi' recita: «Art. 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.».