Art. 55 
 
                  Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente  pubblico
non  economico  dotato  di  personalita'  giuridica  e  di  autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma  14,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
  2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti
nelle  funzioni  attualmente  svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i
giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei
e in  attuazione  della  decisione  n.  1719/2006/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del  regolamento  (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2021,
e  del  regolamento  (UE)  2021/888  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021. A  tal  fine,  coopera  con  le  altre
Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione  e
svolge attivita' di cooperazione nei settori  delle  politiche  della
gioventu' e dello sport, anche a  livello  internazionale  e  con  le
comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche'  attivita'
di coordinamento, promozione e  realizzazione  di  studi  e  ricerche
sulla  cittadinanza  europea,  sulla  cittadinanza  attiva  e   sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di  autorita'  abilitata  alla
formazione di animatori socioeducativi. A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  trasferite  all'Agenzia
italiana per la gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e  di
personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  febbraio  2007,  n.  15,  che  viene
conseguentemente  soppressa.  L'Agenzia  italiana  per  la  gioventu'
succede alla soppressa Agenzia nazionale per i  giovani  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi  e  al  personale  trasferito  continua  ad
applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione
Ministeri.  La  dotazione  organica  dell'Agenzia  italiana  per   la
gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3  posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti  e
1 operatore. 
  3.  Le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza   sull'Agenzia   sono
esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili.  L'Agenzia
italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire  supporto  tecnico
operativo al Dipartimento per le politiche giovanili  e  il  servizio
civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di  approvazione  dello  statuto,
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili
provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia
italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente
dotato di comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da  tre  membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da
un dirigente  di  livello  non  generale,  scelto  dal  Consiglio  di
amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al  comma
2.  Sino   all'insediamento   dei   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione di cui al primo  periodo,  la  gestione  corrente  e'
assicurata da un  commissario  straordinario,  nominato  con  decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 
  5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per
la  gioventu',  da  emanarsi  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata  in  materia
di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  continua
ad applicarsi, in  quanto  compatibile,  il  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007,  n.  156.  Il
collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane  in
carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la
gioventu'. 
  6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 14,  lettera  a)  del
          decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni  urgenti
          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge
          24  dicembre  2007,  n.  244),  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114  del  16  maggio
          2008, cosi' recita: 
                «Art. 1. 
                Omissis. 
                14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente  del
          Consiglio dei Ministri: 
                  a) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche  giovanili,  nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di  coordinamento  delle  politiche  delle  giovani
          generazioni; le funzioni gia' attribuite al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale  dall'articolo  1,  commi
          72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in  tema
          di finanziamenti  agevolati  per  sopperire  alle  esigenze
          derivanti  dalla  peculiare  attivita'  lavorativa   svolta
          ovvero    per    sviluppare    attivita'    innovative    e
          imprenditoriali;  le  funzioni  in  tema  di  contrasto   e
          trattamento della devianza e  del  disagio  giovanile.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle
          relative risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  ivi
          compresi l'Osservatorio per  il  disagio  giovanile  legato
          alle dipendenze ed  il  relativo  Fondo  nazionale  per  le
          comunita' giovanili di cui al  comma  556  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  delle  risorse  gia'
          trasferite  al   Ministero   della   solidarieta'   sociale
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre  risorse  inerenti
          le  medesime  funzioni  attualmente  attribuite  ad   altre
          amministrazioni; 
                Omissis.» 
              - La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio. del  15  novembre  2006  che  istituisce  il
          programma «Gioventu' in azione» per il  periodo  2007-2013,
          e' pubblicata sulla G.U.U.E. del 24  novembre  2006,  n.  L
          327/30. 
              - Il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+:
          il programma dell'Unione per l'istruzione,  la  formazione,
          la gioventu' e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n.
          1288/2013, e' pubblicato sulla G.U.U.E. del 28 maggio 2021,
          n. L 189/1 
              - Il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  20  maggio  2021,  che  istituisce  il
          programma  «corpo  europeo  di  solidarieta'»  e  abroga  i
          regolamenti  (UE)  2018/1475  e  (UE)   n.   375/2014,   e'
          pubblicato sulla G.U.U.E. dell'8 giugno 2021, n. L 202/32. 
              -  Il  testo  dell'articolo  5  del  decreto-legge   27
          dicembre  2006,  n.  297  (Disposizioni  urgenti   per   il
          recepimento  delle  direttive  comunitarie   2006/48/CE   e
          2006/49/CE  e  per  l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
          comunitario   relative   all'assistenza   a   terra   negli
          aeroporti,  all'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  e   al
          prelievo venatorio), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 27 dicembre 2006, n. 299, cosi' recita: 
                «Art. 5. (Agenzia nazionale per i giovani). -  1.  In
          attuazione della decisione n. 1719/2006/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  15  novembre   2006,   e'
          costituita,  ai   sensi   dell'articolo   8   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per
          i giovani, con sede in Roma. Le  funzioni  di  indirizzo  e
          vigilanza sull'Agenzia sono esercitate  congiuntamente  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro
          delegato per le politiche giovanili e  dal  Ministro  della
          solidarieta' sociale. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale  per
          i  giovani  le  dotazioni  finanziarie,  strumentali  e  di
          personale  dell'Agenzia   nazionale   italiana   gioventu',
          costituita presso il Ministero della solidarieta'  sociale,
          che   viene   conseguentemente   soppressa.   Le    risorse
          dell'Agenzia  sono  prevalentemente   utilizzate   per   il
          perseguimento delle  finalita'  istituzionali  alla  stessa
          attribuite.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  luglio
          2007,  n.  156  (Emanazione  dello   statuto   dell'Agenzia
          nazionale per i  giovani),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 settembre 2007, n. 218. 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  del  Regio  Decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo  unico  delle
          leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato), cosi' recita: 
                «Art. 1. 
                La rappresentanza, il patrocinio  e  l'assistenza  in
          giudizio  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  anche   se
          organizzate    ad    ordinamento     autonomo,     spettano
          all'Avvocatura dello Stato. 
                Gli avvocati dello Stato esercitano le loro  funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno bisogno di mandato, neppure nei  casi  nei  quali  le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'.».