Art. 6 ter 
 
Disposizioni     per     il      rafforzamento      dell'operativita'
                  dell'Amministrazione finanziaria 
 
  1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche', per favorire l'introduzione  del  concordato  preventivo  e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di  cui  al  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita'  di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione  dell'interoperabilita'
delle banche dati, relativamente  agli  aspetti  metodologici,  fermi
restando il coordinamento e l'indirizzo da parte  dell'Agenzia  delle
entrate e la cura dei connessi aspetti  tecnologici  da  parte  della
Sogei S.p.A.». 
  2. All'articolo  49  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo  le  parole:  «mediante  la  stipulazione  di
apposite convenzioni,» e' inserita la seguente: «anche»; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e  7»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' per le finalita' di cui al comma 6 dell'articolo
7  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9-bis,  comma  15,
          del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9-bis.  (Indici  sintetici  di   affidabilita'
          fiscale). - (Omissis). 
                15. All'articolo 10, comma 12, della legge  8  maggio
          1998, n. 146, dopo le  parole:  «studi  di  settore,»  sono
          inserite  le   seguenti:   «degli   indici   sintetici   di
          affidabilita' fiscale». La societa' indicata  nell'articolo
          10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,
          altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
          sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati,  a
          potenziare le  attivita'  di  analisi  per  contrastare  la
          sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
          natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio  di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali   di   intervento    nonche',    per    favorire
          l'introduzione     del     concordato     preventivo      e
          l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui  al
          decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  128,  a  porre  in
          essere le attivita' di  progettazione,  di  sviluppo  e  di
          realizzazione  dell'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando  il
          coordinamento e l'indirizzo  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
          della Sogei S.p.A. Al fine  di  consentire  lo  svolgimento
          delle  attivita'  di  cui  al  precedente  periodo   e   di
          assicurare il  coordinamento  delle  stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero  con
          altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad  oggetto  anche
          lo scambio, l'utilizzo e  la  condivisione  dei  dati,  dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. (Omissis).» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   49   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante
          «Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 49 (Disposizioni in materia di spesa pubblica).
          - 1. L'articolo  16-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  21
          ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica  agli  strumenti
          di acquisto e di negoziazione  aventi  ad  oggetto  desktop
          outsourcing,  posta   elettronica   certificata,   centrali
          telefoniche, servizi  di  digital  transformation,  servizi
          professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi
          e dei processi, nonche' soluzioni di cybersecurity, il  cui
          termine di durata contrattuale non sia ancora spirato  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. La facolta'
          di recesso ivi prevista e' da  esercitarsi  entro  quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                2. L'articolo  31-bis  del  decreto-legge  16  luglio
          2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          settembre 2020, n. 120, e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni
          delle centrali di committenza in ambito digitale). - 1.  In
          conseguenza    dell'ampia    adesione    delle    pubbliche
          amministrazioni  e  tenuto  conto   dei   tempi   necessari
          all'indizione di  nuove  procedure  di  gara,  gli  accordi
          quadro,  le  convenzioni  e  i  contratti  quadro  di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile  2016,  n.  50,  aventi  ad  oggetto  le   categorie
          merceologiche indicate all'articolo 16-bis,  comma  7,  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.  215,  che
          siano  in  corso  alla  data  del  28  febbraio  2022  sono
          prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari,  fino  al
          31  dicembre  2022,  al  fine  di   non   pregiudicare   il
          perseguimento,   in   tutto   il   territorio    nazionale,
          dell'obiettivo di transizione digitale previsto  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza.». 
                3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  31-bis  del
          decreto-legge   n.   76   del   2020,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito
          dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche  agli
          accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti  quadro  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettere  cccc)  e  dddd),  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          18 aprile 2016, n.  50,  aventi  ad  oggetto  le  categorie
          merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo. 
                4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23  dicembre
          1999, n. 488, e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Il
          quarto  periodo  si  applica  anche  agli  accordi   quadro
          stipulati dalla Consip S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  4,
          commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135.». 
                5. All'articolo  9,  comma  8,  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto,  il  quinto,  il
          sesto e il settimo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
          «Il Comitato e'  composto  dal  Ragioniere  generale  dello
          Stato, che assume le funzioni di Presidente, o  da  un  suo
          delegato individuato in relazione  alla  materia  trattata,
          nonche' da un rappresentante della Banca  d'Italia,  da  un
          rappresentante  dell'Istituto   nazionale   di   statistica
          (ISTAT) e da  un  rappresentante  della  Corte  dei  conti,
          designati dalle rispettive amministrazioni. Possono  essere
          chiamati a far parte del Comitato fino  a  due  esperti  di
          alto  profilo   tecnico-scientifico   e   di   riconosciuta
          competenza in materia di finanza pubblica e di  valutazione
          delle politiche pubbliche, individuati dal  Presidente  del
          Comitato nell'ambito  delle  istituzioni  pubbliche,  delle
          universita',  degli  enti  e  istituti  di  ricerca.   Alle
          riunioni   del    Comitato    possono    essere    invitati
          rappresentanti delle pubbliche amministrazioni  ed  esperti
          esterni  con   professionalita'   inerenti   alle   materie
          trattate. Con  decreto  del  Presidente  sono  disciplinati
          composizione   e    funzionamento    del    Comitato.    La
          partecipazione alle riunioni del Comitato non  da'  diritto
          alla corresponsione di  compensi,  indennita',  gettoni  di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. Alle spese di  funzionamento  del  Comitato  si
          provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente.». 
                6. Ai  fini  del  rafforzamento  delle  capacita'  di
          analisi,  monitoraggio,   valutazione   e   controllo   del
          Ministero dell'economia e delle finanze relativamente  alle
          politiche di spesa pubblica, connesse con la  realizzazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e  degli
          altri  interventi  finanziati   con   risorse   europee   e
          nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          avvalersi,   mediante   la   stipulazione    di    apposite
          convenzioni, anche della societa' Eutalia s.r.l. 
                7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle  relative
          attivita' di supporto tecnico specialistico, anche mediante
          il reclutamento di personale con  elevata  specializzazione
          nelle    materie     economico-finanziarie,     giuridiche,
          statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla  base  delle
          esigenze  specifiche  rappresentate   dall'Amministrazione,
          mediante contratti di lavoro a  tempo  determinato,  ovvero
          con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche
          disponibili sul mercato, nel rispetto di  quanto  stabilito
          dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
                8. Per le finalita' di cui ai commi 6  e  7,  nonche'
          per le finalita' di cui al  comma  6  dell'articolo  7  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108  e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
          2,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
          all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere  gli
          effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
          reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo  delle
          spese  sostenute  per  l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale,  come
          determinato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  591,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel  limite
          annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno  2022.  Agli
          oneri derivanti dal primo periodo, pari  a  40  milioni  di
          euro  per  l'anno  2022,  in  termini   di   fabbisogno   e
          indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58."