Art. 7 Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC 1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessita' di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessita' che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, e' comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» puo' prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.».
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5. * Per il testo dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio), si rimanda al seguente sito: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzional i/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complem entari_al_pnrr/index.html - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»: «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (Omissis)). - 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al terzo periodo: a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «(Omissis). 369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022. (Omissis).» - Il testo dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificato dalla presente legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5.