Art. 7 
 
                Disposizioni in materia di attuazione 
                 e monitoraggio degli interventi PNC 
 
  1. In  considerazione  del  perdurare  della  situazione  di  crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei  materiali  e  dei
prodotti   energetici   e   della   necessita'   di   consentire   il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del  decreto
legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare di  concerto  con  l'Autorita'  politica
delegata in materia di PNRR  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali  dei  programmi  e  degli
interventi  del  Piano,  ferma  restando  la  necessita'  che   siano
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo  periodo,  per  gli  interventi  del  PNC  per  i  quali  il
cronoprogramma  procedurale  prevede  l'avvio  delle   procedure   di
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022  e  per  i  quali  i
soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine
ai  relativi  adempimenti,  e'  comunque  consentito,  per  il  primo
semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo  26,  comma  7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  come  incrementato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto delle
condizioni  previste   al   comma   1,   primo   periodo,   ai   fini
dell'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali,  in   sede   di
adozione del decreto di cui al medesimo comma 1  la  scheda  progetto
relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus,  treni
e navi verdi - Bus» puo' prevedere un aggiornamento  della  tipologia
di  alimentazione  degli  autobus  adibiti  al   trasporto   pubblico
regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  1,
comma 8, quarto periodo, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I  termini  per  il
conseguimento  degli  obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,
individuati ai  sensi  del  comma  7,  sono  sospesi  dalla  data  di
notificazione  dell'intervento  e  riprendono  corso  dalla  data  di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
risorse  destinate  all'intervento  notificato   e   dichiarato   non
compatibile  sono   revocate   e   rimangono   nella   disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad  interventi  in
linea con le finalita' del PNC e il cui  cronoprogramma  procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente  con  la
necessita'  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del
medesimo Piano.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 6  maggio
          2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'articolo 5. 
              * Per il testo dell'allegato 1 del decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   del   15   luglio   2021
          (attuazione di quanto disposto dall'articolo  1,  comma  7,
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, individua
          gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati  per
          ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche'
          le relative  modalita'  di  monitoraggio),  si  rimanda  al
          seguente                                              sito:
          https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzional
          i/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complem
          entari_al_pnrr/index.html 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26,  comma  7,  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante
          «Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina»: 
                «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di  appalti
          pubblici  di  lavori  (Omissis)).   -   7.   In   caso   di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  6,   per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei commi 2 e 3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle
          procedure di  affidamento  delle  opere  pubbliche  avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto e sino al 31 dicembre 2022 che  siano  relativi  ad
          opere finanziate, in tutto  o  in  parte,  con  le  risorse
          previste dal regolamento (UE) 2021/240  e  dal  regolamento
          (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per
          l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500
          milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro  per  l'anno  2026.  Le
          risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei  limiti   degli
          stanziamenti annuali di bilancio, in apposita  contabilita'
          del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183.  Fermi  restando   gli   interventi
          prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al
          presente  comma  possono  accedere,  secondo  le  modalita'
          definite ai sensi del  comma  7-bis  e  relativamente  alle
          procedure di affidamento  di  lavori  delle  opere  avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
              «(Omissis). 
                369. Per fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
          e   dei   prodotti   energetici,   registrati   a   seguito
          dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali
          di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  e  in  relazione  alle  procedure  di
          affidamento delle opere pubbliche avviate  dal  1°  gennaio
          2023 al 31 dicembre  2023,  anche  tramite  accordi  quadro
          ovvero affidate a contraente  generale,  la  dotazione  del
          Fondo  per  l'avvio  di   opere   indifferibili,   di   cui
          all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per  il
          2023, di 1.000 milioni  di  euro  per  il  2024,  di  2.000
          milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni  di  euro
          per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027.
          Le risorse del Fondo  sono  trasferite,  nei  limiti  degli
          stanziamenti    annuali    di    bilancio,    nell'apposita
          contabilita' del fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi
          del citato decreto-legge n. 50 del 2022. 
              (Omissis).» 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 8, del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  come  modificato  dalla
          presente legge,  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 5.