Art. 7 ter 
 
Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli  appalti
                              pubblici 
 
  1. Al fine di favorire la partecipazione  alle  procedure  di  gara
afferenti  agli  investimenti  pubblici,  anche  suddivisi  in  lotti
funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse  previste
dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi  strutturali
dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo  103,  comma
5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  ai
contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del
titolo VI della parte II  del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro gia' aggiudicati ovvero
efficaci alla medesima data. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo  103,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  il  Codice  dei
          contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19
          aprile 2016, n. 91, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 103 (Garanzie definitive). - (Omissis). 
                5. La garanzia di cui al comma 1 e'  progressivamente
          svincolata a misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel
          limite massimo  dell'80  per  cento  dell'iniziale  importo
          garantito. L'ammontare residuo  della  cauzione  definitiva
          deve permanere fino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione, o comunque fino a dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
          Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di  nulla  osta
          del committente, con la sola  condizione  della  preventiva
          consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore  o
          del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
          di analogo documento, in originale o  in  copia  autentica,
          attestanti  l'avvenuta  esecuzione.  Tale  automatismo   si
          applica anche agli appalti di  forniture  e  servizi.  Sono
          nulle le pattuizioni contrarie  o  in  deroga.  Il  mancato
          svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati  di
          avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce
          inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
          quale la garanzia e' prestata. 
              (Omissis).».