Art. 8 
 
Misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
  amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori 
 
  1. Al fine di  consentire  agli  enti  locali  di  fronteggiare  le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR  e,  in
particolare, di garantire l'attuazione delle procedure  di  gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione  delle  risorse
del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31  dicembre  2026,  la
percentuale di cui all'articolo 110, comma 1,  secondo  periodo,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e'  elevata  al  50  per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati  dell'attuazione  di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «per  il  reclutamento  del
personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti:  «,  ovvero
con contratto di somministrazione di lavoro,»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,  i  contratti
di lavoro a tempo determinato sono inserite le seguenti: «, ovvero  i
contratti di somministrazione di lavoro,». 
  2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto
o in parte, con le  risorse  del  PNRR  ovvero  con  le  risorse  dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi  operativi
complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021- 2027,  ai
rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 non  si  applicano,  fino  al  31
dicembre 2026, le  disposizioni  di  cui  al  comma  4  del  medesimo
articolo 110. Per le medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  e
fino al 31 dicembre 2026, non si applica  nei  confronti  degli  enti
locali  dichiarati  in  dissesto  o  che  si  trovino  in  situazioni
strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90,  comma
1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3.  Al  fine  di  garantire  maggiore   efficienza   ed   efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione  dei  rilevanti  impegni
derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e  degli  adempimenti
connessi, per gli  anni  dal  2023  al  2026,  gli  enti  locali  che
rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare,  oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei  fondi
per  la  contrattazione  integrativa  destinata  al  per-  sonale  in
servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5
per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi  certificati
nel 2016.  Per  i  segretari  comunali  e  provinciali,  la  medesima
facolta' di incremento percentuale del trattamento  accessorio  oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui  valori  della  retribuzione  di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarita',  come  definiti
dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dell'area  delle  funzioni   locali,
sottoscritto in data 17  dicembre  2020,  nonche'  sul  valore  della
retribuzione di risultato come risultante  dai  contratti  collettivi
vigenti. 
  4. Possono procedere all'incremento di cui  al  comma  3  gli  enti
locali che soddisfano i seguenti requisiti: 
    a)  nell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,   rispetto
dell'equilibrio di cui all'articolo 1,  comma  821,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  con  riferimento  al  saldo  «Equilibrio  di
bilancio»; 
    b) nell'anno precedente a quello  di  riferimento,  rispetto  dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859  e  869  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    c) incidenza del salario accessorio ed incentivante  rispetto  al
totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano  degli
indicatori  e  dei  risultati   di   bilancio   adottato   ai   sensi
dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del  2000,
dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento; 
    d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del  rendiconto
dell'anno precedente a quello di  riferimento  nei  termini  previsti
dalla normativa vigente. 
  5. Per le medesime finalita' di cui ai commi 3 e 4,  per  gli  anni
dal 2023 al 2026, gli enti  locali  e  gli  enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario  nazionale  prevedono  nei  propri  regolamenti  e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione  decentrata,
la possibilita' di  erogare,  relativamente  ai  progetti  del  PNRR,
l'incentivo  di  cui  all'articolo  113  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche
al  personale  di  qualifica  dirigenziale  coinvolto  nei   predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma  4,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non  si
applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101. 
  7.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle   riforme   e   la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
«Turismo e Cultura»  del  PNRR,  di  titolarita'  del  Ministero  del
turismo e' costituita  una  direzione  generale,  articolata  in  due
uffici di livello dirigenziale  non  generale.  Conseguentemente,  la
dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata  di  una
posizione  dirigenziale  di  livello  generale  e  di  due  posizioni
dirigenziali di livello non generale. 
  8. All'articolo 54-quater, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' pari a 5». 
  9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 19». 
  10. Al fine  di  assicurare  il  supporto  e  l'assistenza  tecnica
necessari  per  la  realizzazione  degli  investimenti  di  cui  alla
Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR di  titolarita'
del  Ministero  del  turismo,   al   comma   13,   secondo   periodo,
dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,  n.  55,  le  parole:
«nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2026». 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari  a  euro  497.630
per l'anno 2023 e a euro  597.150  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo. 
  12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero
del turismo, non utilizzate  al  termine  dell'esercizio  finanziario
2022, sono conservate nel conto dei residui  per  l'anno  2023  nella
misura  di  191.813,00  euro.  Alla   compensazione   degli   effetti
finanziari in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  pari  a
98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo  5,
comma 9 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  non  trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e  istituti  di
carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,
conferiti da organi costituzionali  previo  parere  favorevole  delle
competenti   Commissioni   parlamentari   o,   qualora   previsto   a
legislazione vigente, previa informativa alle stesse. 
  13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui  all'articolo
145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,  si  applicano  anche  ai  finanziamenti  e  contributi
previsti per gli enti  locali  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.