Art. 8 bis 
 
              Fondo per l'avvio di opere indifferibili 
 
  1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per  l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'articolo 26,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi  ad  opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal  PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano  come
importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento. 
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli  interventi,  completi
del codice unico  di  progetto  (CUP)  e  dell'indicazione  dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo  precedente,  sono  assegnate  le  risorse  agli   interventi
individuati nell'elenco di  cui  allo  stesso  periodo.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2  si  provvede,  nei  limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  gli  interventi
finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli  obblighi
e le condizionalita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza». 
  5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento  relativo
all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola  della  Linea  1
della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa  di  1.200.000
euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 56 e' sostituito dal  seguente:  «56.  L'ente  locale
beneficiario del contributo di cui al comma 51 e' tenuto ad  assumere
l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla  stipula  del
contratto di affidamento dell'incarico di progettazione  oggetto  del
contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 53. Con il  medesimo  decreto  sono  altresi'
definite  le  modalita'  di  monitoraggio   e   di   verifica   delle
informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto  di
affidamento   dell'incarico   di   progettazione   e   dell'effettiva
conclusione dell'attivita' di progettazione. Ai fini  dell'erogazione
del  contributo  di  cui  al  presente  comma,  e'  sempre  richiesta
l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I
contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli  enti  beneficiari,  per  l'80  per  cento,  previa
verifica  dell'avvenuta  stipula   del   contratto   di   affidamento
dell'incarico di progettazione e,  per  il  restante  20  per  cento,
previa  verifica   dell'effettiva   conclusione   dell'attivita'   di
progettazione   e   comunque   fino   a   concorrenza   della   spesa
effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine  di
cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A  decorrere
dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei
contributi relativi al biennio precedente possono presentare  istanza
di  finanziamento  delle  spese  di  progettazione,  solo  dopo  aver
dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57,  di
aver completato le relative attivita'  di  progettazione  oggetto  di
contributo nel biennio precedente»; 
    b) al comma 57, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  la
conclusione   dell'attivita'   di   progettazione   sono   verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26,  del  citato
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
              «Art. 26 (Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
          pubblici di  lavori).-  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti
          eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da   costruzione,
          nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in
          relazione agli appalti pubblici  di  lavori,  ivi  compresi
          quelli affidati a contraente  generale,  aggiudicati  sulla
          base di offerte, con termine finale di presentazione  entro
          il 31 dicembre 2021, lo stato  di  avanzamento  dei  lavori
          afferente alle lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore   dei   lavori   ovvero   annotate,   sotto    la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1°(gradi)  gennaio  2022  fino  al  31  dicembre  2022,  e'
          adottato,  anche  in  deroga   alle   specifiche   clausole
          contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
          comma 2 ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,
          quelli previsti dal comma 3. I maggiori  importi  derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°(gradi) gennaio 2022 e
          la data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
          emesso,  entro  trenta  giorni  dalla  medesima  data,   un
          certificato   di   pagamento   straordinario   recante   la
          determinazione,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  primo
          periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo
          alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal
          1°(gradi) gennaio 2022.  In  tali  casi,  il  pagamento  e'
          effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di  cui
          al terzo e al quarto periodo. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. 
              3.  Nelle  more  della  determinazione   dei   prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato. 
              4. Per i soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede: 
                a) in relazione agli interventi finanziati, in  tutto
          o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai
          quali  siano  nominati  Commissari  straordinari  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle  misure  dal  1°(gradi)  gennaio
          2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il  31  gennaio  2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
          e fino al 31  dicembre  2022.  Ai  fini  dell'accesso  alle
          risorse  del  Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono
          telematicamente al Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le  modalita'
          definite dal medesimo Ministero entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, i dati  del
          contratto d'appalto, copia dello stato di  avanzamento  dei
          lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse; 
                b) in relazione agli interventi diversi da quelli  di
          cui alla lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2022, n. 17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle  misure  dal  1°(gradi)  gennaio
          2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il  31  gennaio  2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
          e fino al 31  dicembre  2022.  Ai  fini  dell'accesso  alle
          risorse del  Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,
          secondo  le  modalita'  previste   dal   decreto   di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati  del  contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
                a) la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023; 
                b)  la  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023. 
              5-bis.  In  relazione  all'organizzazione  dei   Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  4,
          lettera b), del presente  articolo,  ai  fini  dell'accesso
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
          8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,
          limitatamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
          e  fino  al  31  dicembre  2022,  le  stazioni   appaltanti
          trasmettono, entro il 31 gennaio  2023,  con  le  modalita'
          stabilite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8,
          secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73  del  2021,
          in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori,
          il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
          avanzamento dei lavori emesso ai  sensi  del  comma  1  del
          presente  articolo  rispetto  all'importo  dello  stato  di
          avanzamento  dei   lavori   determinato   alle   condizioni
          contrattuali, firmato dal direttore dei  lavori  e  vistato
          dal responsabile unico del procedimento. 
              6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
          del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              6-bis. Dalla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
          e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti
          pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli   affidati   a
          contraente generale, nonche' agli  accordi  quadro  di  cui
          all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  aggiudicati
          sulla base di offerte, con termine finale di  presentazione
          entro il 31 dicembre 2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1°(gradi) gennaio 2023 al 31  dicembre  2023  e'  adottato,
          anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali  e  a
          quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato
          codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
          applicando i prezzari  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo  23,
          comma 16, terzo periodo, del citato  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016.  I
          maggiori importi derivanti dall'applicazione  dei  prezzari
          di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati  in
          sede  di  offerta,   sono   riconosciuti   dalla   stazione
          appaltante nella misura del 90 per cento nei  limiti  delle
          risorse  di  cui  al  quarto  periodo,  nonche'  di  quelle
          trasferite alla stazione appaltante  ai  sensi  del  quinto
          periodo. Il relativo certificato  di  pagamento  e'  emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al
          presente comma,  le  stazioni  appaltanti  utilizzano:  nel
          limite  del  50  per  cento,   le   risorse   appositamente
          accantonate per imprevisti nel  quadro  economico  di  ogni
          intervento, fatte salve  le  somme  relative  agli  impegni
          contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori  somme  a
          disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
          annualmente relativamente allo stesso intervento; le  somme
          derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia  prevista
          una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata. In caso di insufficienza  delle  risorse
          di cui al quarto  periodo,  per  l'anno  2023  le  stazioni
          appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
          comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per  l'anno
          2022, accedono  al  riparto  del  Fondo  di  cui  al  comma
          6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse  al
          medesimo  assegnate.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabilite le  modalita'  di  accesso  al
          Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi
          diritto. 
              6-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  del
          presente articolo, in deroga  all'articolo  106,  comma  1,
          lettera  a),  quarto  periodo,  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, si applicano anche agli  appalti  pubblici  di  lavori,
          relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati  sulla  base
          di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
          il 1°(gradi) gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e  che  non
          abbiano accesso al Fondo di cui al comma  7,  relativamente
          alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
          dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure,  dal  1°(gradi)  gennaio
          2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati  appalti  e  accordi
          quadro, la soglia di cui al comma 6-bis,  secondo  periodo,
          del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80
          per cento. 
              6-quater. Per le finalita' di  cui  ai  commi  6-bis  e
          6-ter del  presente  articolo  sono  utilizzate,  anche  in
          termini  di  residui,  le  risorse   del   Fondo   per   la
          prosecuzione delle opere pubbliche di cui  all'articolo  7,
          comma  1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, che e'  ulteriormente  incrementato  con  una
          dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
          milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo  di
          spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e  le
          risorse  sono  assegnate   e   trasferite   alle   stazioni
          appaltanti secondo l'ordine  cronologico  di  presentazione
          delle richieste, fino a concorrenza del  citato  limite  di
          spesa. 
              6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari
          di cui al comma 6-bis, le  stazioni  appaltanti  utilizzano
          l'ultimo   prezzario   adottato,   ivi   compreso    quello
          infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
          aumento o in diminuzione,  si  provvede  in  occasione  del
          pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori  afferenti
          alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
          dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
          stesso,   nel   libretto    delle    misure    a    seguito
          dell'aggiornamento del prezzario. 
              6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
          6-ter  del  presente   articolo   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1,  lettera  b),
          2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
          2022, n. 25. 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              7-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                a) fissazione di  un  termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo; 
                b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                c) l'assegnazione delle risorse  avviene  sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche; 
                d)  effettuazione  dei   trasferimenti   secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR; 
                e) determinazione  delle  modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; 
                f) fermo restando l'integrale  soddisfacimento  delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 
              7-ter. Per gli interventi degli enti locali  finanziati
          con risorse previste dal regolamento (UE)  2021/240  e  dal
          regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di  cui  al  comma
          7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
          Amministrazioni statali finanziatrici,  un  contributo  per
          fronteggiare i maggiori costi di cui al  comma  7,  tenendo
          conto dei cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  degli
          interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
          di verifica dell'importo  effettivamente  spettante,  anche
          tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
              7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
          complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro
          per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,  125
          milioni di euro per l'anno 2024, 55  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025, 65 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  235
          milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli  interventi
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio
          2021, n. 101, secondo le modalita' definite  ai  sensi  del
          comma 7-bis e relativamente alle procedure  di  affidamento
          di lavori delle opere avviate successivamente alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2022 la cui  realizzazione  deve  essere  ultimata
          entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali  risorse  eccedenti
          l'importo finalizzato  agli  interventi  di  cui  al  primo
          periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
          utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 
              8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli  accordi
          quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del  codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
          2016, con  termine  finale  di  presentazione  dell'offerta
          entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai  fini
          della esecuzione di  detti  accordi  secondo  le  modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal  1°(gradi)  gennaio  2022  e  fino  al  31
          dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su
          accordi quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              9. All'articolo 29 del decreto-legge  n.  4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato. 
              10. All'articolo 25 del decreto-legge  1°(gradi)  marzo
          2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4,  5,  6,  7  e  8  sono
          abrogati. 
              11. Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo. 
              12.  Le  disposizioni   del   presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei lavori dal 1°(gradi) gennaio 2022 fino al  31
          dicembre 2023. 
              12-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208. 
              13.  In  considerazione  delle  istanze  presentate   e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per ciascun  anno  del  triennio
          2022-2024  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica. 
              14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,  quantificati
          in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di
          euro per l'anno  2023  e  in  1.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.77,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   29   luglio   2021,   n.108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
              «Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione  degli
          investimenti pubblici).- 1. Per sostenere la definizione  e
          l'avvio  delle  procedure  di  affidamento  ed   accelerare
          l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di
          quelli previsti dal PNRR  e  dai  cicli  di  programmazione
          nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e  2021-2027,  le
          amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni,
          possono  avvalersi  del   supporto   tecnico-operativo   di
          societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. L'attivita' di supporto di  cui  al  comma  1  copre
          anche le fasi di definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione  degli  interventi  e   comprende   azioni   di
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa,   anche
          attraverso   la   messa   a   disposizione    di    esperti
          particolarmente qualificati. 
              3. Ai fini dell'articolo  192,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
          economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al  valore
          della prestazione e la  motivazione  del  provvedimento  di
          affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso  al
          mercato, derivanti dal risparmio  di  tempo  e  di  risorse
          economiche,  mediante  comparazione   degli   standard   di
          riferimento della societa' Consip S.p.A. e  delle  centrali
          di committenza regionali. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9,
          comma 2, le Regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   per   il   tramite   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
          supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
          per  la  promozione  e  la  realizzazione  di  progetti  di
          sviluppo  territoriale  finanziati  da  fondi   europei   e
          nazionali. 
              5.  Il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          definisce, per le societa' in house  statali,  i  contenuti
          minimi  delle  convenzioni  per  l'attuazione   di   quanto
          previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le  Amministrazioni
          provvedono  nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione  vigente.  Laddove  ammissibili,  tali   oneri
          possono essere posti a carico delle  risorse  previste  per
          l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  ovvero   delle
          risorse per l'assistenza  tecnica  previste  nei  programmi
          dell'Unione  europea  2021/2027  per  gli   interventi   di
          supporto agli stessi riferiti. 
              6.  Ai  fini  dell'espletamento  delle   attivita'   di
          supporto  di  cui  al  presente   articolo,   le   societa'
          interessate possono provvedere con le risorse interne,  con
          personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
          persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
          rispetto di quanto stabilito  dal  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 e  dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175. 
              6-bis. In considerazione degli  effetti  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
          nel  calcolo  del  triennio   ai   fini   dell'applicazione
          dell'articolo 14, comma 5, ne'  ai  fini  dell'applicazione
          dell'articolo 21 del testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175. 
              6-ter. Ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di  cui  al
          comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di  supporto  di
          cui al presente articolo essenziali  per  l'attuazione  del
          progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
          21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  I
          contratti di lavoro a tempo determinato  di  cui  al  primo
          periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
          un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
          non superiore alla durata di  attuazione  dei  progetti  di
          competenza delle singole  amministrazioni  e  comunque  non
          eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
          a pena di nullita',  il  progetto  del  PNRR  al  quale  e'
          riferita   la   prestazione    lavorativa;    il    mancato
          conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi  e
          finali, previsti dal progetto costituisce giusta  causa  di
          recesso  dell'amministrazione  dal   contratto   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile. 
              6-quater.  Al  fine   di   accelerare   l'avvio   degli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  mediante  il
          ricorso   a   procedure   aggregate   e   flessibili    per
          l'affidamento dei contratti  pubblici,  garantendo  laddove
          necessario l'applicazione uniforme  dei  principi  e  delle
          priorita'  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando  al  contempo  le
          attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi,  in
          attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con  le
          amministrazioni interessate, la societa'  Invitalia  S.p.A.
          promuove la  definizione  e  la  stipulazione  di  appositi
          accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini  e  delle
          condizioni che disciplinano le prestazioni ai  sensi  dell'
          articolo 54, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi  tecnici  e  dei
          lavori. La verifica  di  cui  all'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
          dei lavori  conseguenti  agli  accordi  quadro  aggiudicati
          nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
          54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto  legislativo.
          I soggetti attuatori che  si  avvalgono  di  una  procedura
          avente ad oggetto accordi  quadro  per  servizi  tecnici  e
          lavori  non  sostengono  alcun  onere  per   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze  in  quanto  gli  stessi
          sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. 
              6-quinquies.  Gli  atti   normativi   o   provvedimenti
          attuativi dei piani o dei programmi di cui  al  comma  1  e
          sottoposti al parere di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  adottati
          qualora il parere non sia reso entro  il  termine  previsto
          dal  citato  articolo  2,  comma  3.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  non  si  applicano  agli  schemi  di  atto
          normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  l'Amministrazione
          competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione  all'ordine  del
          giorno della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 375, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2023-2025),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «(Omissis) 
              375. Fermo restando quanto previsto ai commi da  369  a
          374, all'esito della procedura semestrale di cui  al  comma
          370 e sulla base delle risorse che si  rendono  disponibili
          possono  accedere  al  Fondo  di  cui  al  comma  369   gli
          interventi  finanziati  con  risorse  statali  o   europee,
          secondo il seguente ordine di priorita': 
                a) gli interventi finanziati, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
                b) gli interventi  integralmente  finanziati  la  cui
          realizzazione deve essere ultimata  entro  il  31  dicembre
          2026 relativi  al  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,
          di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.
          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°(gradi)
          luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai  quali  siano
          nominati Commissari straordinari ai sensi  dell'articolo  4
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
                b-bis) gli interventi finanziati con risorse  statali
          per i quali si applicano gli obblighi e le  condizionalita'
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
                c) gli interventi  integralmente  finanziati  la  cui
          realizzazione deve essere ultimata  entro  il  31  dicembre
          2026 e che siano attuati: 
                  1)   dal   Commissario   straordinario    di    cui
          all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234, per la realizzazione  degli  interventi  inseriti  nel
          programma di cui all'articolo 1, comma  423,  della  citata
          legge n. 234 del 2021; 
                  2) dall'Agenzia per la coesione  territoriale,  per
          gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo  9,
          comma 5-ter, del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,
          n. 25; 
                  3) dal commissario straordinario nominato ai  sensi
          dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli  interventi
          disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione
          degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel  sito
          contaminato di  interesse  nazionale  di  Brescia  Caffaro,
          sottoscritto il 18 novembre 2020 e  approvato  con  decreto
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare n. 169 del 24 novembre 2020; 
                d) gli interventi per i quali sia  stata  presentata,
          per l'anno 2022, istanza di accesso  al  Fondo  di  cui  al
          comma 369 e con riguardo ai quali non  sia  stata  avviata,
          nel  termine   prefissato,   la   relativa   procedura   di
          affidamento; 
                e) limitatamente al secondo semestre, gli  interventi
          integralmente  finanziati  con  risorse  statali   la   cui
          realizzazione deve essere ultimata  entro  il  31  dicembre
          2026. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 57,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «(Omissis) 
              57. La rilevazione dei dati relativi alle attivita'  di
          progettazione di cui ai commi da 51 a  56  e  dei  relativi
          adempimenti  e'  effettuata  attraverso   il   sistema   di
          monitoraggio delle opere pubbliche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  classificato  come
          «Sviluppo capacita' progettuale dei  comuni».  L'assunzione
          delle   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti   e   la
          conclusione dell'attivita' di progettazione sono verificate
          attraverso  i  dati  presenti   nel   citato   sistema   di
          monitoraggio. 
              (Omissis).»