Art. 9 Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, e' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico. 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformita' dei progetti di fattibilita' alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1; b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. 3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli or- dini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato. 4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: «Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica).- 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. 3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilita' sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualita' dell'aria; f) economia circolare; f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile; f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno; f-quinquies) sicurezza energetica. 4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure e indica altresi' le relative fonti di finanziamento gia' previste dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo. 4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. 5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo. 5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica». 6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 10. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161, S.O., cosi' recita: «Art. 10 (Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento).- 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e' composto da: a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente; b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente; c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente; e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco; f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente; g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente; h) un rappresentante dell'Unita' operativa territoriale dell'INAIL competente; i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente; l) un rappresentante del Comune territorialmente competente; m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 3; n) un rappresentante dell'autorita' marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali; o) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco. 3. Per ogni componente e' designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalita' del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti. 4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR. 5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno. 6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonche' delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a 3. 8. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. 9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.»