Art. 9 
 
Comitato  centrale  per  la  sicurezza  tecnica   della   transizione
  energetica e per la gestione dei  rischi  connessi  ai  cambiamenti
  climatici 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   57-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed  accelerare
lo svolgimento delle  attivita'  relative  alla  realizzazione  delle
misure  previste  dal  PNRR,  e'  istituito   presso   il   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi
connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo  e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle  a
combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
e le soluzioni  adottate  per  il  contrasto  al  rischio  legato  ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: 
    a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri
di conformita'  dei  progetti  di  fattibilita'  alle  norme  e  agli
indirizzi di sicurezza tecnica, anche in  considerazione  dei  rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1; 
    b)  propone  e  coordina  l'effettuazione  di  studi,   ricerche,
progetti  e  sperimentazioni  nonche'  l'elaborazione  di   atti   di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo
internazionale. 
  3. Il Comitato e' presieduto  dal  Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composto,  oltre  che  da  rappresentanti  del
Ministero    dell'interno,    da    rappresentanti    dei    seguenti
amministrazioni  e  organismi:  Ministero   dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della  ricerca,
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore  per  la
protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  Consiglio  nazionale
delle ricerche  (CNR).  In  relazione  alle  tematiche  trattate,  al
Comitato possono essere invitati a partecipare  anche  rappresentanti
degli  or-  dini  e  collegi  professionali,  delle  associazioni  di
categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato. 
  4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla
Direzione centrale per la prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo  dei
Comitati tecnici regionali, istituiti presso le  Direzioni  regionali
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
26 giugno 2015, n. 105. 
  6. Per le  attivita'  svolte  nell'ambito  del  Comitato  non  sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o  altri
emolumenti comunque denominati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 57-bis del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96, cosi' recita: 
              «Art.  57-bis  (Comitato   interministeriale   per   la
          transizione  ecologica).-  1.  E'  istituito,   presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Comitato
          interministeriale per la transizione ecologica  (CITE)  con
          il compito di assicurare il coordinamento  delle  politiche
          nazionali  per  la  transizione  ecologica  e  la  relativa
          programmazione, ferme restando le competenze  del  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile. 
              2. Il CITE e' presieduto dal Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e
          della sicurezza energetica ovvero,  qualora  si  tratti  di
          materia concernente la politica  industriale,  il  Ministro
          delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e'  composto
          dai Ministri dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
          delle imprese e del made in Italy,  dell'economia  e  delle
          finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
          delle   politiche   sociali   e   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste.  Alle  riunioni  del
          Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o  loro
          delegati,  aventi  competenza  nelle  materie  oggetto  dei
          provvedimenti  e  delle  tematiche  poste  all'ordine   del
          giorno. 
              3.  Il  CITE  approva  il  Piano  per  la   transizione
          ecologica  e  per  la  sicurezza  energetica,  al  fine  di
          coordinare le  politiche  e  le  misure  di  incentivazione
          nazionali ed europee in materia di: 
                a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
                b) mobilita' sostenibile; 
                c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo
          del suolo; 
                c-bis)  mitigazione  e  adattamento  ai   cambiamenti
          climatici; 
                d) risorse idriche e relative infrastrutture; 
                e) qualita' dell'aria; 
                f) economia circolare; 
                f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale,
          ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica  e
          sostenibile; 
                f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese  in  materia
          di produzione energetica; 
                f-quater)  utilizzo   delle   fonti   rinnovabili   e
          dell'idrogeno; 
                f-quinquies) sicurezza energetica. 
              4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo
          cronoprogramma,  nonche'  le   amministrazioni   competenti
          all'attuazione delle singole misure e  indica  altresi'  le
          relative  fonti  di  finanziamento  gia'   previste   dalla
          normativa e dagli atti vigenti.  Sulla  proposta  di  Piano
          predisposta  dal  CITE  e'  acquisito   il   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
          di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta  di
          Piano  e'  contestualmente  trasmessa   alle   Camere   per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, che si pronunciano nel  termine  di
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione.  Il  Piano  e'
          approvato in via definitiva dal CITE  entro  trenta  giorni
          dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei
          termini di cui al secondo e al terzo periodo. 
              4-bis. Dopo  l'approvazione  definitiva  del  Piano  da
          parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri  o
          un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
          31 maggio di ogni anno, una relazione annuale  sullo  stato
          di attuazione del Piano, dando conto  delle  azioni,  delle
          misure e delle fonti di finanziamento adottate. 
              5. Il CITE delibera  sulla  rimodulazione  dei  sussidi
          ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 221. 
              5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di
          proposte per la transizione ecologica e  per  la  riduzione
          dei sussidi ambientalmente dannosi,  di  cui  al  comma  98
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e'
          soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al  Comitato
          tecnico  di  supporto  di  cui  al  comma  7  del  presente
          articolo. 
              5-ter.  All'articolo  68,  comma  2,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente: «Il Ministro della  transizione  ecologica  invia
          alle  Camere  e  al  Comitato  interministeriale   per   la
          transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
          relazione  concernente  gli  esiti  dell'aggiornamento  del
          Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione  dei
          sussidi ambientalmente dannosi  e  per  la  promozione  dei
          sussidi  ambientalmente  favorevoli,  anche  al   fine   di
          contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
          ecologica». 
              6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna
          in funzione degli obiettivi conseguiti  e  delle  priorita'
          indicate anche in  sede  europea  e  adotta  le  iniziative
          idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' istituito un Comitato tecnico di  supporto  del
          CITE, composto da due rappresentanti della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  e   da   un
          rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui  al  comma
          2, designati dai rispettivi Ministri,  con  il  compito  di
          istruire le questioni all'ordine del giorno  del  CITE.  Ai
          componenti del Comitato tecnico di supporto  del  CITE  non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica e del Ministro  delle  imprese  e  del
          made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
          che ne disciplina il funzionamento.  Le  deliberazioni  del
          CITE sono pubblicate nel sito  internet  istituzionale  del
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
              9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il
          supporto tecnico e organizzativo alle  attivita'  del  CITE
          nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              10. Le attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica." 
              - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo  26
          giugno 2015, n. 105,  recante  attuazione  della  direttiva
          2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di  incidenti
          rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14  luglio  2015,  n.  161,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 10 (Comitato tecnico  regionale:  composizione  e
          funzionamento).- 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR)  e'
          composto da: 
                a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili
          del  fuoco  competente  per  territorio,  con  funzione  di
          presidente; 
                b) tre funzionari tecnici  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco della  regione,  di  cui  almeno  due  con
          qualifica di dirigente; 
                c) il Comandante provinciale  dei  vigili  del  fuoco
          competente per territorio; 
                d) un rappresentante della Direzione territoriale del
          lavoro territorialmente competente; 
                e)  un  rappresentante  dell'ordine  degli  ingegneri
          degli enti territoriali di area vasta, di cui  all'articolo
          1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha
          sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del
          fuoco; 
                f) un rappresentante della regione o della  provincia
          autonoma territorialmente competente; 
                g) due rappresentanti dell'agenzia regionale  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente competente; 
                h)   un    rappresentante    dell'Unita'    operativa
          territoriale dell'INAIL competente; 
                i) un rappresentante  dell'Azienda  sanitaria  locale
          territorialmente competente; 
                l)  un  rappresentante  del  Comune  territorialmente
          competente; 
                m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario
          per gli  idrocarburi  e  le  georisorse  (UNMIG),  per  gli
          stabilimenti che svolgono le attivita' di cui  all'articolo
          2, comma 3; 
                n)   un   rappresentante   dell'autorita'   marittima
          territorialmente competente, per gli stabilimenti  presenti
          nei porti e nelle aree portuali; 
                o) un rappresentante dell'ente territoriale  di  area
          vasta di cui all'articolo 1, commi 2  e  3  della  legge  7
          aprile 2014, n. 56. 
              2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da   un
          dipendente della Direzione regionale o  interregionale  dei
          vigili del fuoco. 
              3.  Per  ogni  componente  e'   designato   un   membro
          supplente. Al fine di garantire la funzionalita'  del  CTR,
          ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti. 
              4. Il Direttore regionale o interregionale  dei  Vigili
          del fuoco  competente  per  territorio,  sulla  base  delle
          designazioni degli enti rappresentati nel comitato,  nomina
          i componenti del CTR. 
              5.  Ciascun  CTR  adotta  il  proprio  regolamento   di
          funzionamento,  sulla  base  delle  direttive  emanate  dal
          Ministero dell'interno. 
              6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei
          due terzi dei  componenti  e  delibera  a  maggioranza  dei
          presenti. 
              7. Il presidente  del  CTR  designa  i  componenti  dei
          gruppi  di  lavoro  incaricati  dello   svolgimento   delle
          istruttorie  nonche'  delle   commissioni   incaricate   di
          effettuare le  ispezioni.  Il  numero  dei  componenti  dei
          gruppi  di  lavoro  incaricati  dello   svolgimento   delle
          istruttorie e' pari a 4; il  numero  dei  componenti  delle
          commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a
          3. 
              8. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di  enti
          ed istituzioni pubbliche competenti. 
              9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono
          corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati,   fatta   eccezione   per
          eventuali costi di missione, che  restano  a  carico  delle
          amministrazioni di appartenenza.»