Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Proroga delle attivita' di assistenza e accoglienza a  seguito  della
                            crisi ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore delle persone richiedenti  la  protezione  temporanea  o  gia'
beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata fino  al  31
dicembre 2023 e nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste  dal
presente comma: 
    a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti
((e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023)),  delle  forme  di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi
valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari  delegati  nominati
con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del
12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo
31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  21  del  2022,  e  con
soggetti privati, nel rispetto ((dei requisiti dei  servizi))  e  dei
limiti di importo gia'  previsti  dalle  convenzioni  sottoscritte  a
livello nazionale dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  previo  nulla  osta  del
medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti; 
    b)  la  prosecuzione  delle  misure  di  sostentamento   di   cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  n.  21  del
2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a  legislazione
vigente; 
    c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di  ulteriori
40.000.000 di euro, del  contributo  forfetario  una  tantum  per  il
rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da
parte  dei  comuni  ospitanti  un  significativo  numero  di  persone
richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui  all'articolo
44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91.  Al  riparto  del
contributo di cui al primo periodo ((si provvede  secondo  i  criteri
previsti dall'articolo 1, comma  2,))  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  n.  927  del  3  ottobre  2022,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  236  dell'8  ottobre  2022,
previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo
articolo 1, da realizzarsi entro ((quarantacinque)) giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al
periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli
affari interni e territoriali - Direzione  centrale  per  la  finanza
locale provvede  esclusivamente  al  trasferimento  pro  quota  delle
relative risorse in favore dei singoli  comuni  beneficiari.  A  tale
fine, le risorse assegnate per le  finalita'  di  cui  alla  presente
lettera sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno.)) 
  2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di
cui  ai  commi  1  e  6  garantendo  la  continuita'  della  gestione
emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  il  Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato  a  disporre,  con  ordinanze  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle  effettive
esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei  commi  1  e  6,
individuando il  numero  dei  soggetti  coinvolti  nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Per l'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  nel  limite
complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a  valere
sulle risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,  ((previsto
dall'articolo 44 del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1. 
  4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre  2023,  l'accoglienza
nei centri ((e nelle strutture)) di cui agli  articoli  9  e  11  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi  provenienti
all'Ucraina, le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno relative  all'attivazione,  alla  locazione  e
alla gestione dei centri  di  trattenimento  e  di  accoglienza  sono
incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  le  risorse  del
Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  di  cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023. 
  6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  avvalendosi  dei  dati
resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei
dati aggregati delle prestazioni ((risultanti nel  Sistema))  tessera
sanitaria del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  provvedono
alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per  l'accesso  alle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale((,  per  far  fronte  ai
quali)) sono  stati  riconosciuti  i  contributi  forfetari  previsti
dall'articolo 31, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 20 maggio))
2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  garantiscono   l'assistenza   sanitaria   sul
territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parita'  di
trattamento  rispetto  ai   cittadini   italiani,   nell'ambito   del
((fabbisogno sanitario nazionale standard)) per l'anno 2023. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente ((articolo  si
provvede)) ai sensi dell'articolo 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  1,  lett.
          g) del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione
          della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione  della
          protezione temporanea in  caso  di  afflusso  massiccio  di
          sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario): 
                «Art. 4 (Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma  1,
          stabilisce: 
                  Omissis 
                  g)  le  misure  assistenziali,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  anche  mediante  il
          coinvolgimento delle associazioni ed enti di  volontariato,
          comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza  sociale,  per
          le cure  mediche,  per  il  sostentamento  e  l'accesso  al
          sistema educativo per i minori alla pari  con  i  cittadini
          italiani,   nonche'   per   l'accesso    alla    formazione
          professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
          assistenziali sono stabilite per le  categorie  di  persone
          con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati  e
          le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
          forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; 
                  Omissis.» 
              -  La  decisione  di  esecuzione  (UE)   2022/382   del
          Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di  un
          afflusso  massiccio  di  sfollati  dall'Ucraina  ai   sensi
          dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e  che  ha  come
          effetto l'introduzione di  una  protezione  temporanea,  e'
          pubblicata nella GUUE 4 marzo 2022, n. L 71. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1,  lett.
          a), b) e c),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
          e umanitari della crisi ucraina): 
                «Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza
          e  accoglienza  a  seguito  della  crisi  ucraina).  -   1.
          Nell'ambito    delle    misure    assistenziali    previste
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n.  85,  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
          del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10  marzo  2022,  e  nel
          limite delle risorse previste al comma 4,  e'  autorizzato,
          nel  rispetto   del   principio   di   accoglienza   e   di
          programmazione degli ingressi, a: 
                a) definire ulteriori forme di  accoglienza  diffusa,
          diverse da quelle previste nell'ambito delle  strutture  di
          accoglienza di  cui  agli  articoli  9  e  11  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare  mediante  i
          Comuni, gli enti del Terzo settore, i  Centri  di  servizio
          per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
          registro di cui  all'articolo  42  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  gli  enti  religiosi
          civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
          di servizi e costi con le citate strutture di  accoglienza,
          per  un  massimo  di  15.000  unita'.   Le   attivita'   di
          accoglienza diffusa  di  cui  alla  presente  lettera  sono
          realizzate, nei limiti delle  risorse  stanziate  per  tale
          finalita' ai sensi del presente articolo e  fermo  restando
          il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
          di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  dal  Dipartimento  della
          protezione  civile,  dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome e dall'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani con soggetti  che  dimostrino,  oltre  agli  altri
          requisiti previsti, l'insussistenza in  capo  alle  persone
          fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in  nome
          o per conto di soggetti giuridici, nonche'  dei  componenti
          degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
          sentenze definitive di condanna  o  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale per  delitti  non  colposi  o  di  decreti
          penali di condanna divenuti irrevocabili  per  delitti  non
          colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
          reati, tentati  o  consumati,  previsti  dall'articolo  80,
          comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
          della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro  II,  titolo
          XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
          575, 582, nelle forme aggravate di  cui  all'articolo  583,
          583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  613-bis   del
          codice penale, nonche' delle cause di divieto,  sospensione
          o decadenza di cui all'articolo 67 del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
                b) definire  ulteriori  forme  di  sostentamento  per
          l'assistenza  delle  persone  titolari   della   protezione
          temporanea che abbiano trovato autonoma  sistemazione,  per
          la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
          nazionale per un massimo di 60.000 unita'; 
                c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per
          l'anno 2022, alle regioni e province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, in relazione al numero  delle  persone  accolte
          sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
          contributo forfetario per l'accesso  alle  prestazioni  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da   definirsi
          d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, per i  richiedenti  e  titolari  della  protezione
          temporanea per un massimo di 100.000 unita'. 
                Omissis.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  44,  commi  1,
          lettera c), e 4, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91 (Misure urgenti in materia di  politiche  energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
                «Art. 44 (Ulteriori misure  di  assistenza  a  favore
          delle persone richiedenti la protezione temporanea  di  cui
          al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
          marzo 2022). - 1. Nell'ambito  delle  misure  assistenziali
          previste dall' articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , in favore delle  persone
          richiedenti protezione temporanea di cui  all'  articolo  1
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28
          marzo 2022 ,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  89  del  15   aprile   2022,   il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla
          deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022 ,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 58 del  10  marzo  2022,  e  nel  limite  delle
          risorse previste dal comma  5  del  presente  articolo,  e'
          autorizzato a: 
                  Omissis. 
                  c) integrare, nel limite  di  euro  27.000.000  per
          l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'  articolo
          31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 ,
          per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale da riconoscere alle regioni e  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori  20.000
          unita'; c-bis) corrispondere al Ministero  dell'interno  un
          contributo    di     euro     50.500.000,00     finalizzato
          all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000  posti
          nel Sistema di accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'
          articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.
          416  ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   28
          febbraio 1990, n. 39  ,  a  partire  da  quelli  gia'  resi
          disponibili  dai  Comuni  e  non  ancora   finanziati,   ad
          integrazione di quanto previsto  dell'  articolo  5-quater,
          comma 3, del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  2022,
          n. 28. 
                  Omissis. 
                4. Allo  scopo  di  rafforzare,  in  via  temporanea,
          l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni  ospitanti
          un significativo numero di persone richiedenti il  permesso
          di protezione temporanea di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da  definire  sia
          in  termini  percentuali  che  assoluti  in  considerazione
          dell'impatto  sulla  gestione  dei  servizi   sociali,   il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e'  autorizzato  ad  assegnare,  nel
          limite di euro 40.000.000 per l'anno  2022,  un  contributo
          forfetario una tantum in favore dei predetti comuni,  anche
          per  il  tramite  dei  Commissari  delegati  nominati   con
          ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
          n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano interessati. Alla definizione  dei  criteri  e
          modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo
          si provvede con ordinanze di protezione civile adottate  in
          attuazione della deliberazione del Consiglio  dei  ministri
          28 febbraio 2022. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 671, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Omissis. 
                671. Allo scopo di assicurare la  prosecuzione  delle
          attivita' e  delle  misure  di  cui  ai  commi  669  e  670
          garantendo la continuita' della gestione  emergenziale,  il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  e'  autorizzato  a  disporre,  con
          ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la
          rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e  c)
          del comma 1 dell'articolo 31  del  decreto-legge  21  marzo
          2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          maggio 2022, n. 51, individuando  il  numero  dei  soggetti
          coinvolti nel limite delle risorse finanziarie  disponibili
          a  legislazione  vigente  per  fronteggiare  la  situazione
          emergenziale di cui ai commi 669 e 670,  fermi  restando  i
          termini temporali di applicazione delle attivita'  e  della
          misure medesime.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  25  e  44  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
          protezione civile): 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). -  1.  Per
          il  coordinamento  dell'attuazione  degli   interventi   da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle regioni e province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.» 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  «Fondo  per  le
          emergenze nazionali.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale): 
                «Art. 9 (Misure di prima accoglienza). -  1.  Per  le
          esigenze di prima accoglienza e  per  l'espletamento  delle
          operazioni  necessarie  alla  definizione  della  posizione
          giuridica, lo straniero e' accolto nei  centri  governativi
          di prima accoglienza istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, sentita la Conferenza unificata di  cui  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,
          secondo la  programmazione  e  i  criteri  individuati  dal
          Tavolo  di  coordinamento  nazionale  e   dai   Tavoli   di
          coordinamento regionale  ai  sensi  dell'articolo  16,  che
          tengono conto,  ai  fini  della  migliore  gestione,  delle
          esigenze di contenimento della capienza massima. 
                2. La gestione dei centri di  cui  al  comma  1  puo'
          essere affidata  ad  enti  locali,  anche  associati,  alle
          unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
          operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo  o
          agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza  sociale,
          secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
                3. Le strutture allestite ai sensi del  decreto-legge
          30 ottobre 1995, n.  451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  possono  essere
          destinate, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  alle
          finalita'  di  cui  al  presente  articolo.  I  centri   di
          accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  svolgono  le
          funzioni di cui al presente articolo. 
                4. Il prefetto, informato il sindaco del  comune  nel
          cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza  e
          sentito  il  Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione  del  Ministero   dell'interno,   invia   il
          richiedente  nelle  strutture  di  cui  al  comma   1.   Il
          richiedente   e'   accolto   per   il   tempo   necessario,
          all'espletamento delle operazioni di  identificazione,  ove
          non completate precedentemente, alla verbalizzazione  della
          domanda  ed  all'avvio  della  procedura  di  esame   della
          medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
          di salute diretto  anche  a  verificare,  fin  dal  momento
          dell'ingresso   nelle   strutture   di   accoglienza,    la
          sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di  cui
          all'articolo 17, comma 3. 
                4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al  comma  4,
          il  richiedente  e'  trasferito,  nei  limiti   dei   posti
          disponibili, nelle strutture del Sistema di  accoglienza  e
          integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  39,  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'articolo  8,  comma  3,  del  presente
          decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di  cui
          all'articolo 17, sulla base delle  specifiche  esigenze  di
          vulnerabilita', e' trasferito nelle  strutture  di  cui  al
          primo periodo in via prioritaria. 
                4-ter. La  verifica  della  sussistenza  di  esigenze
          particolari e di specifiche situazioni  di  vulnerabilita',
          anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente
          di cui al comma 4-bis e dell'adozione di idonee  misure  di
          accoglienza di cui all'articolo 10, e'  effettuata  secondo
          le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa
          con   il   Ministero   dell'interno   e   con   le    altre
          amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
          centri di cui al presente articolo e all'articolo 11. 
                5. Espletate le operazioni e gli adempimenti  di  cui
          al comma 4, il richiedente che ne faccia  richiesta,  anche
          in pendenza  dell'esame  della  domanda,  in  presenza  dei
          presupposti di cui all'articolo  15,  e'  trasferito  nelle
          strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo
          conto delle particolari esigenze  del  richiedente  di  cui
          all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilita'  di
          posti  nelle  strutture  di   cui   all'articolo   14,   il
          richiedente rimane nei centri di cui al presente  articolo,
          per il tempo strettamente necessario al  trasferimento.  Il
          richiedente portatore delle  particolari  esigenze  di  cui
          all'articolo 17 e'  trasferito  in  via  prioritaria  nelle
          strutture di cui all'articolo 14.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale): 
                «Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). -  1.
          Nel  caso   in   cui   e'   temporaneamente   esaurita   la
          disponibilita' di  posti  all'interno  dei  centri  di  cui
          all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
          di richiedenti,  l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal
          prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili  e
          l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  in  strutture
          temporanee,  appositamente  allestite,  previa  valutazione
          delle condizioni di salute del richiedente, anche  al  fine
          di accertare la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
          accoglienza. 
                2. Le strutture di  cui  al  comma  1  soddisfano  le
          esigenze  essenziali  di  accoglienza  nel   rispetto   dei
          principi  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   e   sono
          individuate  dalle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, previo parere dell'ente locale nel cui  territorio
          e'  situata  la  struttura,   secondo   le   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
          di  estrema  urgenza,  il   ricorso   alle   procedure   di
          affidamento diretto ai sensi del decreto-legge  30  ottobre
          1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre  1995,  n.  563,  e  delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          del richiedente nelle strutture del Sistema di  accoglienza
          e  integrazione,   di   cui   all'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39.  Il
          trasferimento del richiedente che rientra  nelle  categorie
          di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria. 
                4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
          della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
          al luogo di accoglienza. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   1-septies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39  (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato): 
                «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
          servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del  finanziamento  delle
          attivita' e degli interventi di cui all'articolo  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
                  a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale  di
          base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati"  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
                  b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                  c)  i  contributi  e  le  donazioni   eventualmente
          disposti  da  privati,   enti   o   organizzazioni,   anche
          internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 
                2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.»