Art. 2 
 
Proroga  dei  permessi  di  soggiorno  per  le  persone   provenienti
                            dall'Ucraina 
 
  1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023,  rilasciati
ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della  decisione  di
esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta
l'esistenza di un afflusso massiccio  di  sfollati  dall'Ucraina,  ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del  Consiglio,  del
20 luglio 2001, conservano la loro  validita'  fino  al  31  dicembre
2023. I permessi  di  soggiorno  di  cui  al  primo  periodo  perdono
efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza
dell'adozione, da parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  della
decisione di cessazione della protezione temporanea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  decisione  di  esecuzione  (UE)   2022/382   del
          Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di  un
          afflusso  massiccio  di  sfollati  dall'Ucraina,  ai  sensi
          dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE  del  Consiglio,
          del 20 luglio 2001, e' pubblicata nella GUUE 4 marzo  2022,
          n. L 71. 
              - La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20  luglio
          2001,  sulle  norme  minime  per   la   concessione   della
          protezione temporanea in  caso  di  afflusso  massiccio  di
          sfollati e sulla promozione  dell'equilibrio  degli  sforzi
          tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e  subiscono
          le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e' pubblicata
          nella GUCE 7 agosto 2001, n. L 212.