Art. 2 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al  presente
decreto  sono  svolti   dal   soggetto   gestore   «Rete   Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -
Societa'  per  azioni  «  ai  sensi  dell'art.  19,  comma   5,   del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito atto attuativo, da stipularsi tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore  ai  sensi
dell'accordo di servizio prot. 261 del 26  giugno  2020  sottoscritto
fra le suddette parti. 
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto atto attuativo,  sono
quelle di seguito elencate: 
    a) collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai
suddetti incentivi; 
    b) fornire  assistenza  professionale,  tecnica  e  operativa  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  ai   soggetti
beneficiari; 
    c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento  in
oggetto, ivi comprese  tutte  le  attivita'  di  digitalizzazione  ed
informatizzazione/archiviazione  dei  dati,   relativa   istruttoria,
verifica,  analisi  e  comunicazione  operativa  con  i  beneficiari,
seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione  generale  per  la
sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali
incentivi; 
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative  attivita'  di  verifica  e  controllo,  sulla  base   delle
specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto. 
  3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo  previsto  dal  comma  1
sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del
due per cento  delle  risorse  destinate  all'intervento  di  cui  al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico  preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'Accordo di servizio sopra citato,  per
il  personale  impiegato,  delle  giornate/uomo  impegnate  e   delle
relative tariffe applicabili, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'Accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero, in quanto Amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.