Art. 3 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che
esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa
complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte
nella sezione speciale del predetto albo ai  sensi  del  comma  5-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1987,  n.  132,   risultanti
dall'aggregazione delle  imprese  di  cui  al  precedente  punto  a),
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o  del  libro  V,
titolo  X,  capo  II,  sezioni  II  e  II-bis,  del  codice   civile,
limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di
terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in
misura doppia.  Pertanto,  e'  onere  delle  imprese  richiedenti  il
contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di  ammissione  al
contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo
decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci,
con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come
impresa singola  che  in  qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un
consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione  di  piu'  domande
(domanda presentata come singola  impresa  e  domanda  presentata  da
impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara'  ammessa,  in
applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata  per
prima. 
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la
sicurezza    stradale    e    l'autotrasporto    all'indirizzo    PEC
dg.ssa@pec.mit.gov.it ed alla societa' Rete  Autostrade  Mediterranee
per  la  logistica,  le  infrastrutture   ed   i   trasporti   S.p.a.
all'indirizzo PEC ram.formazione2023@pec.it a partire dalla data  del
17 aprile 2023 ed entro il successivo termine perentorio  della  data
del  16  maggio   2023,   sottoscritte   con   firma   digitale   dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente,  specificando  nell'oggetto:  «Domanda   di   ammissione
incentivo  formazione  professionale  edizione  13».  Le   specifiche
modalita'  di  presentazione  e  il  modello   dell'istanza   saranno
pubblicati sul sito della societa' Rete Autostrade  Mediterranee  per
la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  nella  sezione  Autotrasporto
merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. 
  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato secondo le seguenti soglie: 
    - euro 15.000 per  le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10
unita'). 
    - euro 50.000 per le piccole imprese (che  occupano  meno  di  50
unita'). 
    - euro 100.000 per le medie imprese (che  occupano  meno  di  250
unita'). 
    - euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari
o superiore a 250 unita'). 
  Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari
alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con
un tetto massimo di euro 300.000. 
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  5. Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte
da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al
50 per cento di tutti i costi ammissibili. 
  6. Qualora si opti per  la  formazione  a  distanza,  i  corsi  che
verranno svolti con strumenti informatici  devono  avere  i  seguenti
requisiti: 
    I.  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli
strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di
tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la
condivisione dei documenti; 
    II. l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; 
    III. i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente  essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e
per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo
contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere
alla piattaforma della video conferenza; 
    IV. le registrazioni dell'attivita' formativa e  delle  verifiche
periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato
elettronico e  conservate  per tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a
disposizione su richiesta dell'amministrazione; 
    V. al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di
accesso alla videoconferenza. 
  7. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa); 
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato  dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo
presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla
precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal
presente decreto; 
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 
      i. costi della docenza in aula; 
      ii. costi dei tutor; 
      iii. altri costi per l'erogazione della formazione; 
      iv. spese di viaggio relative a formatori e  partecipanti  alla
formazione; 
      v. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
      vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione; 
      vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di
formazione; 
      ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  17  giugno
2014,  imputate  con  un   metodo   equo   e   corretto   debitamente
giustificato; 
    e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso
se svolto in videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o  piu'  dei
predetti elementi del calendario del corso dovra'  essere  comunicata
online - accedendo ad apposita  applicazione  informatica  che  sara'
pubblicata sul sito www.ramspa.it - almeno tre giorni prima  rispetto
alla prima data che  si  intende  modificare,  fatti  salvi  casi  di
comprovata forza maggiore. La  documentazione  inviata  in  qualsiasi
altra modalita' non sara' oggetto di lavorazione. Per tali  casi,  la
modifica potra' infatti essere effettuata online  in  un  termine  di
tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione  dovra'  essere
documentata e motivata oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della
giornata formativa modificata. L'ammissibilita' della  documentazione
inviata a comprova della causa di forza  maggiore  sara'  oggetto  di
apposita verifica in fase di valutazione  della  rendicontazione  dei
costi  sostenuti.  Le  specifiche  modalita'  di   presentazione   ed
eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi  quelli
modificati per cause di forza maggiore, nonche'  il  modello  per  la
predisposizione dei  calendari  saranno  pubblicati  sul  sito  della
societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee   per   la   logistica,   le
infrastrutture  ed  i  trasporti  S.p.a.  e   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto  merci  -
Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.