Art. 4 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora, in esito all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dal combinato disposto  dagli  articoli  2  e
10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Qualora  l'attivita'
formativa venga avviata prima  della  chiusura  della  suddetta  fase
procedimentale, le  giornate  formative  svolte  anticipatamente  non
saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che,
anche in caso  di  ammissibilita',  non  e'  riconosciuto  in  favore
dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che  verra'
considerato quale massimale,  ma,  ai  fini  del  riconoscimento  del
contributo, si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e  del
mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro e non oltre la data  del  30  novembre  2023.
Entro la data del 15 gennaio 2024 dovra' essere inviata tramite posta
elettronica  certificata   all'indirizzo   ram.formazione2023@pec.it,
nonche'  alla  Direzione  generale  per  la  sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto all'indirizzo PEC  dg.ssa.@pec.mit.gov.it,  specifica
rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo  presentato
all'atto  della  domanda,  risultanti  da  fatture  quietanziate   in
originale    o    copia    conforme,    specificando    nell'oggetto:
«Rendicontazione corsi incentivo  formazione  professionale  edizione
13». La documentazione dovra' essere sottoscritta con firma  digitale
dal  rappresentante  legale  dell'impresa,  del  consorzio  o   della
cooperativa richiedente. 
  A tale documentazione deve essere allegata una  relazione  di  fine
attivita'  debitamente   sottoscritta   dal   rappresentante   legale
dell'impresa, o della forma  associata,  dalla  quale  si  evinca  la
corrispondenza con il  piano  formativo  presentato  e  con  i  costi
preventivati  ovvero  i  motivi  della  mancata  corrispondenza.   La
documentazione contabile dovra', a pena di  inammissibilita',  essere
certificata  da  un   revisore   legale   indipendente   e   iscritto
nell'apposito  registro  dei  revisori  legali  di  cui  al   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  e   successive   modifiche,
integrazioni e norme  attuative.  Il  relativo  costo  potra'  essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art.
3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a  determinare  le
soglie previste dall'art. 3, comma 4, del presente decreto. 
  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti documenti: 
  a) elenco dei partecipanti e, in  caso  di  dipendenti  o  addetti,
nonche' dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel
caso delle strutture societarie, anche in  forma  associata,  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), andra'  allegato  l'elenco  completo
delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice
partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico  nazionale
delle imprese che esercitano la professione di  autotrasportatore  su
strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto  di
terzi   per   le   imprese   che   esercitano   la   professione   di
autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa  complessiva  a
pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e,  per  ciascuna  di  esse,  il
numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti  o  addetti,
nonche' dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato; 
  b)  dettaglio  dei   costi   per   singole   voci;   in   caso   di
consorzi/cooperative riportando  anche  il  dettaglio  dell'eventuale
costo sostenuto dalle singole imprese associate; 
  c) documentazione comprovante l'eventuale  presenza  di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
  d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di  micro,
piccola o media impresa; 
  e) se la formazione e' svolta  a  distanza,  la  registrazione  dei
corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza  dei
partecipanti  e  da  cui  sia  possibile  evincere,  a  pena  di  non
riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione,  nome,
cognome,  codice  fiscale,  codice   INPS   e   qualifica   (autista,
funzionario amministrativo,  socio,  amministratore,  etc.)  di  ogni
discente che ha preso parte alla lezione; 
  f)  registri  di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei
costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice
fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha
preso parte alla lezione; 
  g) dichiarazione del tutor o responsabile del corso, resa ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76
del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsita'  in   atti   e
dichiarazioni mendaci, attestante la veridicita'  delle  informazioni
riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione
svolta in modalita' e-learning di cui al punto e); 
  h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai  sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con richiamo alle sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del
medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti  e  dichiarazioni
mendaci, attestante il possesso di competenze da  parte  dei  docenti
rispetto alle materie oggetto del corso; 
  i) dichiarazione, resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con  richiamo
alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo  decreto  per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con la  quale
l'impresa di autotrasporto conferma che i  dipendenti  o  i  titolari
dell'impresa  di  autotrasporto  hanno  regolarmente  partecipato  al
progetto formativo; 
  j) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 3, comma 4, del  presente  decreto  venga  superato,  il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede,   alla   verifica   dei   requisiti    di    ammissibilita'.
L'Amministrazione, tramite posta  elettronica  certificata,  comunica
alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e
il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per  la  logistica,
le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni»  procederanno
alla   pubblicazione   sul   sito   www.ramspa.it,   nella    sezione
Incentivi>Formazione professionale e sul  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   nella   sezione   Autotrasporto
merci>Documentazione>Autotrasporto    Contributi    ed     Incentivi,
dell'elenco delle domande presentate ai sensi del  presente  decreto,
completo   dell'indicazione   delle   rispettive   somme   di   spesa
preventivate,   con   l'indicazione   dell'avanzamento   delle   fasi
procedimentali; tale elenco verra' aggiornato periodicamente  secondo
l'evoluzione delle singole  fasi  procedimentali  previste  dall'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine  per  la
presentazione di tutte le rendicontazioni, la  Commissione,  valutati
gli   esiti   dell'attivita'   istruttoria   sulle    rendicontazioni
presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese
ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione  generale
per la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto,  per  i  conseguenti
adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto.