Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a)  autoveicoli,   ciclomotori   e   motocicli   appartenenti   a
proprietari  di  immobili  ubicati  nei  territori  dei  tre   comuni
dell'isola di  Salina,  che  pur  non  essendo  residenti,  risultino
iscritti nei rispettivi ruoli comunali della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani,  limitatamente  ad  un  solo  veicolo  per
nucleo   familiare.   Tale   iscrizione   deve   essere    dimostrata
esclusivamente con certificato rilasciato da  uno  dei  comuni  della
medesima isola, in duplice copia, di cui una deve  essere  trattenuta
dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere  esposta
in modo visibile all'interno del veicolo; 
    b) veicoli i cui proprietari possano  dimostrare  di  trascorrere
almeno sette  giorni  sull'isola  di  Salina,  presso  una  struttura
alberghiera, extra alberghiera o casa privata, in  affitto,  mediante
una dichiarazione resa ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  in
duplice copia, di cui una deve  essere  trattenuta  dall'agenzia  che
emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo  visibile
all'interno del veicolo; 
    c) veicoli con targa estera; 
    d) veicoli adibiti  a  trasporto  di  merci,  gas,  carburante  e
trasporto rifiuti; 
    e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio; 
    f) autoveicoli del servizio  televisivo,  cinematografico  o  che
trasportino artisti ed attrezzature  per  manifestazioni  musicali  e
culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa  autorizzazione
rilasciata dai comuni interessati. 
  2. Sull'isola di Salina possono affluire i veicoli che  trasportano
persone con disabilita', purche'  muniti  dell'apposito  contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera. 
  3. Per poter fruire delle deroghe e' necessario rendere, in sede di
emissione  del  titolo  di  viaggio  da  parte  della  compagnia   di
navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,
che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli  indicati
nel comma 1.