Art. 2 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Al fine di dare  attuazione  alle  misure  incentivanti  di  cui
all'art. 1: 
    a) le citta' metropolitane, entro trenta giorni  successivi  alla
chiusura di ciascun semestre,  comunicano  l'elenco  dei  comuni  che
hanno  delegato  al  comune  capoluogo  l'esercizio  delle   funzioni
comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
nonche' le eventuali variazioni successive; 
    b) le regioni a statuto ordinario,  la  Regione  Siciliana  e  la
Regione Sardegna sono tenute a  comunicare,  in  caso  di  variazione
dell'organizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei  servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica di propria  competenza,
l'elenco degli enti locali coinvolti  nella  riorganizzazione,  entro
trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre; 
    c) le province, entro trenta giorni successivi alla  chiusura  di
ciascun semestre, sono tenute a comunicare  l'elenco  degli  enti  di
governo, degli enti locali in essi coinvolti e dei  soggetti  gestori
dei servizi pubblici di rilevanza economica locale presenti nel  loro
territorio, nonche' le eventuali variazioni successive. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata  all'ANAC
e resa accessibile attraverso la piattaforma unica gestita  da  ANAC,
ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo  23  dicembre
2022, n. 201. 
 
    Roma, 28 aprile 2023 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                              Calderoli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 695