Art. 2 Obblighi di comunicazione 1. Al fine di dare attuazione alle misure incentivanti di cui all'art. 1: a) le citta' metropolitane, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, comunicano l'elenco dei comuni che hanno delegato al comune capoluogo l'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica nonche' le eventuali variazioni successive; b) le regioni a statuto ordinario, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono tenute a comunicare, in caso di variazione dell'organizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di propria competenza, l'elenco degli enti locali coinvolti nella riorganizzazione, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre; c) le province, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, sono tenute a comunicare l'elenco degli enti di governo, degli enti locali in essi coinvolti e dei soggetti gestori dei servizi pubblici di rilevanza economica locale presenti nel loro territorio, nonche' le eventuali variazioni successive. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata all'ANAC e resa accessibile attraverso la piattaforma unica gestita da ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Roma, 28 aprile 2023 Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 695