IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti «de minimis» e agli aiuti «de minimis» in agricoltura; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il regolamento (UE) 2008/2020 della Commissione dell'8 dicembre 2020 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti, ed in particolare l'art. 1, comma 3 che ha esteso l'applicabilita' del regolamento (UE) n. 702/2014 sino al 31 dicembre 2022; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1° luglio 2014, n. 204/01, ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante «Disposizioni in materia di agricoltura»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 cosi' come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della citata legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004 che stabilisce che i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151 con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura; Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti alle verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del registro nazionale aiuti; Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 2020, n. 9402305 e 31 marzo 2022 n. 148418 di approvazione dei Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022 che stabiliscono, tra l'altro, le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili oltre che i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche' le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2021, n. 162946 di individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 247860 di individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2022, n. 107542 recante termini, modalita' e procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto agli organismi collettivi di difesa a fronte delle anticipazioni sostenute per conto degli associati per polizze assicurative agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per polizze sperimentali, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2022, n. 224364 di individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali e zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e di individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022; Considerata in particolare la lettera b), dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere c) «Strutture» e d) «Zootecnia»; Considerato inoltre l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015 che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale puo' delegare l'organismo pagatore alla ricezione della stessa; Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2017, n. 30356 con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto; Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2020, n. 17750 di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'organismo pagatore AGEA e' delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento; Visto il decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 557439 recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo luglio-settembre 2021 dei prodotti con codice H10-Frumento duro e H11- Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2021; Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2022, n. 520038 recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo luglio-settembre 2022 dei prodotti con codice H10-Frumento duro e H11- Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2022; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione; Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione; Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con particolare riferimento alla campagna assicurativa 2021 e 2022; Considerato inoltre che, l'art. 51, comma 4, del su citato regolamento (UE) n. 702/2014, stabilisce che «Al termine del periodo di validita' del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto 26 maggio 2021, n. 243859 con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 44.995.911,43 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2021 e precedenti; Visto il decreto 28 luglio 2022, n. 334590 con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 35.000.000,00 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2022 e precedenti; Vista la circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, recante chiarimenti in materia di titolarita' soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali; Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'annualita' 2021 e 2022 in conformita' alle citate disposizioni comunitarie e nazionali; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalita' e le procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonche' ai dettami dei Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022 e del combinato disposto dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e n. 2008/2020.