IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, rispettivamente, agli aiuti «de minimis» e  agli  aiuti  «de
minimis» in agricoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27  concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28  concernente  gli  aiuti  per  il  pagamento   dei   premi
assicurativi; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2008/2020  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE)
n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il  loro  periodo
di applicazione e altri adeguamenti  pertinenti,  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 3 che ha esteso l'applicabilita' del regolamento (UE)
n. 702/2014 sino al 31 dicembre 2022; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1°
luglio 2014, n. 204/01, ed in particolare il punto 1.2 concernente la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante «Disposizioni in materia
di agricoltura»; 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  cosi'  come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo  2018,  n.  32,
concernente la normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che
prevede interventi finanziari a sostegno  delle  imprese  agricole  a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della  citata  legge  7  marzo
2003, n. 38; 
  Visto in particolare  l'art.  2,  comma  4,  del  suddetto  decreto
legislativo 29 marzo 2004 che stabilisce che i termini, le  modalita'
e le procedure di erogazione del contributo  sui  premi  assicurativi
siano stabiliti con decreto del Ministro; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014,  n.  30151  con  il
quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le  disposizioni  di
cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  e
dal regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare
il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  31  maggio  2017,   n.   115
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e  17,  inerenti
alle  verifiche  relative  agli  aiuti  di  Stato  e  le  conseguenze
dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del registro  nazionale
aiuti; 
  Visti i decreti ministeriali 29 dicembre  2020,  n.  9402305  e  31
marzo 2022 n. 148418 di approvazione dei Piani di gestione dei rischi
in  agricoltura  2021  e  2022  che  stabiliscono,  tra  l'altro,  le
produzioni, gli allevamenti, le strutture, i  rischi  e  le  garanzie
assicurabili oltre che i valori  assicurabili,  le  combinazioni  dei
rischi assicurabili, le aliquote massime concedibili e i  termini  di
sottoscrizione delle polizze, nonche' le  modalita'  di  calcolo  dei
parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  aprile  2021,  n.  162946   di
individuazione  dei  costi  unitari  massimi  di   ripristino   delle
strutture  aziendali  e  di  smaltimento   delle   carcasse   animali
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato nell'anno 2021; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  maggio  2021,  n.  247860  di
individuazione  degli  Standard  Value   relativi   alle   produzioni
vegetali, incluse le uve da  vino  DOP  e  IGP,  applicabili  per  la
determinazione del valore della produzione media annua e  dei  valori
massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi
di mutualizzazione nell'anno 2021; 
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2022,  n.  107542  recante
termini, modalita' e procedure di erogazione di un importo  a  titolo
di acconto  agli  organismi  collettivi  di  difesa  a  fronte  delle
anticipazioni  sostenute  per  conto  degli  associati  per   polizze
assicurative  agevolate  a  copertura  di  rischi   sulle   strutture
aziendali, dei costi di smaltimento  delle  carcasse  animali  e  per
polizze sperimentali, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  maggio  2022,  n.  224364  di
individuazione degli Standard Value  per  le  produzioni  vegetali  e
zootecniche  applicabili  per  la  determinazione  del  valore  della
produzione media annua e dei valori massimi assicurabili  al  mercato
agevolato e di individuazione dei costi unitari massimi di ripristino
delle strutture aziendali e di  smaltimento  delle  carcasse  animali
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato nell'anno 2022; 
  Considerata in particolare la  lettera  b),  dell'allegato  B,  del
citato decreto 12 gennaio 2015 che definisce gli elementi  del  Piano
assicurativo individuale, propedeutico  alla  stipula  delle  polizze
assicurative agricole  agevolate  e,  in  particolare,  il  punto  3,
lettere c) «Strutture» e d) «Zootecnia»; 
  Considerato inoltre l'art. 15,  comma  4,  del  citato  decreto  12
gennaio  2015  che  stabilisce  che  la  domanda  di  aiuto  per   il
percepimento del contributo nazionale di cui all'art.  13,  comma  3,
lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
quale puo' delegare l'organismo pagatore alla ricezione della stessa; 
  Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757  con  il
quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative  del
citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE)
n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2017,  n.  30356  con  il
quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste riguardanti la gestione delle misure  di  aiuto  sulla  spesa
assicurativa finanziate con risorse di  bilancio  nazionali,  tra  le
quali la ricezione della domanda di aiuto; 
  Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2020, n. 17750 di  revisione
della delega di cui  al  decreto  27  novembre  2017,  con  il  quale
l'organismo pagatore AGEA e' delegato, tra l'altro,  all'approvazione
dell'elenco  dei  beneficiari   ammessi   e   all'autorizzazione   al
pagamento; 
  Visto il decreto direttoriale 26 ottobre 2021,  n.  557439  recante
individuazione dei prezzi di  mercato  del  periodo  luglio-settembre
2021 dei prodotti con codice H10-Frumento duro e H11- Frumento tenero
per la determinazione  della  riduzione  di  prezzo  sulle  coperture
assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2021; 
  Visto il decreto  direttoriale  del  13  ottobre  2022,  n.  520038
recante  individuazione   dei   prezzi   di   mercato   del   periodo
luglio-settembre 2022 dei prodotti con  codice  H10-Frumento  duro  e
H11- Frumento tenero per la determinazione della riduzione di  prezzo
sulle coperture assicurative agevole  con  polizze  sperimentali  sui
ricavi - anno 2022; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in  materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  14   luglio   2008,   n.   121   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159  recante  «Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  «Codice  in  materia  di
protezione   dei   dati   personali»,   recando   disposizioni    per
l'adeguamento  dell'ordinamento   nazionale   al   regolamento   (UE)
2016/679; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.   173
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre  2019,   n.   179   recante   il   regolamento   concernente
organizzazione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle  foreste,  a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge 21 settembre, n. 104,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato da ultimo
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo  2020,
n. 53; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, che,  da
ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre  2019,  adegua  la  struttura  organizzativa  del
Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali
e delle relative competenze; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021, recante  il  conferimento  dell'incarico  di  direttore
generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa
Simona Angelini; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n.  42502
con la quale, per l'attuazione degli  obiettivi  strategici  definiti
dal Ministro nella direttiva generale,  rientranti  nella  competenza
del Dipartimento delle politiche europee  e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale  n.
54082 del 2 febbraio 2023 con la  quale  sono  stati  attribuiti  gli
obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per  la  loro
realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione; 
  Tenuto conto della necessita'  di  procedere  all'attuazione  degli
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese   agricole,   con
particolare riferimento alla campagna assicurativa 2021 e 2022; 
  Considerato  inoltre  che,  l'art.  51,  comma  4,  del  su  citato
regolamento (UE) n. 702/2014, stabilisce che «Al termine del  periodo
di validita' del presente regolamento, i regimi di aiuto  esentati  a
norma   del   presente   regolamento   continuano    a    beneficiare
dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto 26 maggio 2021, n. 243859 con il  quale  e'  stata
impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma  di
euro 44.995.911,43 quale  anticipo  delle  somme  necessarie  per  il
pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla  spesa  assicurativa
per gli anni 2021 e precedenti; 
  Visto il decreto 28 luglio 2022, n. 334590 con il  quale  e'  stata
impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma  di
euro 35.000.000,00 quale  anticipo  delle  somme  necessarie  per  il
pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla  spesa  assicurativa
per gli anni 2022 e precedenti; 
  Vista  la  circolare  del  21  dicembre  2016,  n.  31251,  recante
chiarimenti in materia di titolarita' soggettiva per la presentazione
della domanda di  aiuto  per  il  settore  allevamenti  della  misura
assicurativa a copertura dei  costi  di  smaltimento  delle  carcasse
animali; 
  Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui  al
Capo  I  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   102,   per
l'annualita' 2021 e 2022  in  conformita'  alle  citate  disposizioni
comunitarie e nazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di  cui
al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando
i termini, le modalita' e le procedure di erogazione  dell'aiuto  sui
premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui ai decreti
12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonche' ai  dettami  dei  Piani  di
gestione dei rischi in  agricoltura  2021  e  2022  e  del  combinato
disposto dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e n. 2008/2020.