Art. 11 Approvazione delle domande ed erogazione del contributo 1. L'organismo pagatore AGEA provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli specifici decreti di pagamento dell'Agenzia. 2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e' reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero. 3. L'organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto spettante, anche in piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della domanda di aiuto. 4. Al fine di garantire una piu' rapida erogazione dell'aiuto, in linea con le necessita' delle parti, l'organismo pagatore AGEA puo' erogare un acconto fino al 40 percento della spesa premi sostenuta sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva, ad esclusione delle domande per le quali e' stato erogato un acconto a favore degli organismi collettivi di difesa ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2022, n. 107542.