Art. 11 
 
       Approvazione delle domande ed erogazione del contributo 
 
  1. L'organismo pagatore AGEA provvede  ad  approvare  l'elenco  dei
beneficiari ammessi  a  finanziamento,  comprensivo  dell'indicazione
della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori  dei
controlli svolti, compresi gli esiti  derivanti  dalle  attivita'  di
riesame  e  gli  esiti  dei  controlli  propedeutici   all'erogazione
dell'aiuto,  sono  comunicati  al  Ministero  e   certificati   negli
specifici decreti di pagamento dell'Agenzia. 
  2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e'  reso  disponibile
in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero. 
  3. L'organismo pagatore  AGEA  provvede  all'erogazione  dell'aiuto
spettante, anche in piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate
bancarie indicate dai beneficiari  all'atto  di  presentazione  della
domanda di aiuto. 
  4. Al fine di garantire una piu' rapida erogazione  dell'aiuto,  in
linea con le necessita' delle parti, l'organismo pagatore  AGEA  puo'
erogare un acconto fino al 40 percento della  spesa  premi  sostenuta
sottoponendo  il  pagamento  anticipato  a  clausola  risolutiva,  ad
esclusione delle domande per le quali e' stato erogato un  acconto  a
favore degli organismi collettivi di  difesa  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 7 marzo 2022, n. 107542.