Art. 13 
 
                         Cessione di aziende 
 
  1. Per cessione d'azienda si intende «qualsiasi convenzione che  ha
come oggetto  il  trasferimento,  la  vendita  o  l'affitto  di  beni
aziendali, organizzati dallo stesso soggetto in un  preciso  contesto
produttivo e finalizzati allo svolgimento dell'attivita' d'impresa». 
  2. La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: 
    a) prima del termine ultimo di durata della copertura; 
    b) successivamente al termine ultimo di durata della copertura. 
  3.  Qualora  siano  soddisfatte  tutte   le   condizioni   per   la
concessione/pagamento  dell'aiuto,  il  sostegno  sara'  concesso  ed
erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione
che lo stesso: 
    a. provveda ad  informare  l'autorita'  competente  dell'avvenuta
cessione in domanda di aiuto e a chiedere la  concessione  dell'aiuto
allegando alla domanda anche la  documentazione  probante  l'avvenuta
cessione; a tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare
il fascicolo aziendale e laddove la  polizza  agevolata  riguardi  un
allevamento zootecnico, anche l'anagrafe zootecnica. 
    b.  presenti  tutti  i  documenti  giustificativi  richiesti  dal
presente decreto. Nel caso in cui la cessione d'azienda sia  avvenuta
prima del pagamento del  premio  assicurativo,  il  cessionario  deve
pagare il relativo premio. 
  4. I controlli degli atti amministrativi di cui all'art. 3  saranno
svolti avendo riguardo ai requisiti  dell'azienda  del  cedente;  nei
soli casi di cui al comma 2, lettera a), i controlli di cui  all'art.
3, comma 3, saranno svolti  avendo  riguardo  ai  requisiti  sia  del
cedente che in capo al cessionario a far data dal trasferimento. 
  5. L'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il  cessionario
percepisca altri contributi pubblici ai sensi del  presente  decreto,
alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda gli anni 2021
e 2022. 
  6. Nei soli casi di cui al comma 2, lettera b),  il  sostegno  puo'
essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario,
esclusivamente a condizione che: 
    a)  il  cedente  presenti  domanda  di  aiuto   e   i   documenti
giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione e che nulla potra' essere richiesto
ne' dovuto al cessionario; 
    b) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto. 
  7. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella  sua
totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e'  erogato
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
al  comma  2,  compreso,  se  del  caso,  il  pagamento  del   premio
assicurativo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono  delegare
uno  di  loro  alla  presentazione  degli  atti  amministrativi.   Il
controllo dei requisiti verra' effettuato a seconda del  momento  del
verificarsi dell'evento successorio: 
    a)  nel  caso  in  cui   l'evento   morte   si   sia   verificato
successivamente  alla  sottoscrizione  della  polizza,  i   controlli
relativi  agli  atti  amministrativi  presentati  dall'erede  saranno
svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda  del  de  cuius;  la
verifica dei requisiti di cui  all'art.  3  e'  svolta  pertanto  con
riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l'evento morte  si  sia
verificato dopo la  presentazione  della  domanda  di  aiuto  l'erede
dovra'  provvedere   esclusivamente   alla   presentazione   di   una
comunicazione  relativa  all'avvenuta  successione  per  attivare  il
pagamento  della  domanda  del  de  cuius  e  percepire  il  relativo
contributo; 
    b)   qualora   invece   l'evento   morte   si   sia    verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata  dal  de
cuius ma prima della data di fine copertura della stessa, i controlli
degli atti amministrativi di cui all'art.  3  saranno  svolti  avendo
riguardo ai requisiti dell'azienda del de  cuius  ad  esclusione  dei
controlli di cui all'art. 3,  comma  3,  che  saranno  svolti  avendo
riguardo ai requisiti sia del de cuius che del relativo trasferimento
in capo all'erede a far data dall'evento successorio. 
  8. Le modalita' attuative e operative per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento. 
  9. Le modalita' attuative per la gestione del  fascicolo  aziendale
sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.