Art. 13 Cessione di aziende 1. Per cessione d'azienda si intende «qualsiasi convenzione che ha come oggetto il trasferimento, la vendita o l'affitto di beni aziendali, organizzati dallo stesso soggetto in un preciso contesto produttivo e finalizzati allo svolgimento dell'attivita' d'impresa». 2. La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: a) prima del termine ultimo di durata della copertura; b) successivamente al termine ultimo di durata della copertura. 3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento dell'aiuto, il sostegno sara' concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso: a. provveda ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione; a tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale e laddove la polizza agevolata riguardi un allevamento zootecnico, anche l'anagrafe zootecnica. b. presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto. Nel caso in cui la cessione d'azienda sia avvenuta prima del pagamento del premio assicurativo, il cessionario deve pagare il relativo premio. 4. I controlli degli atti amministrativi di cui all'art. 3 saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente; nei soli casi di cui al comma 2, lettera a), i controlli di cui all'art. 3, comma 3, saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del cedente che in capo al cessionario a far data dal trasferimento. 5. L'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022. 6. Nei soli casi di cui al comma 2, lettera b), il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che: a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione e che nulla potra' essere richiesto ne' dovuto al cessionario; b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto. 7. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella sua totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e' erogato all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compreso, se del caso, il pagamento del premio assicurativo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti verra' effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento successorio: a) nel caso in cui l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 e' svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l'erede dovra' provvedere esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo; b) qualora invece l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de cuius ma prima della data di fine copertura della stessa, i controlli degli atti amministrativi di cui all'art. 3 saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius ad esclusione dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, che saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del de cuius che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data dall'evento successorio. 8. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 9. Le modalita' attuative per la gestione del fascicolo aziendale sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.