Art. 14 
 
     Modalita' di gestione della comunicazione con i richiedenti 
 
  1. Gli indirizzi dei richiedenti sono  tratti  da  quanto  indicato
dagli stessi nel  proprio  fascicolo  aziendale,  mentre  l'indirizzo
delle autorita' competenti alle quali i  beneficiari  sono  tenuti  a
rivolgersi sono i seguenti: 
    Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste: via XX Settembre,  20  - 00187  Roma,  tel.  06-46651,  sito
internet:               www.politicheagricole.it               - PEC:
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it 
    Organismo pagatore AGEA: via Palestro,  81  -  00185  Roma,  tel.
06-494991,      sito       internet:       www.agea.gov.it       PEC:
protocollo@pec.agea.gov.it 
  2. Per  i  soggetti  per  i  quali  e'  prevista  l'obbligatorieta'
dell'indirizzo  PEC,   ai   sensi   della   legge   n. 221/2012,   le
comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di  aiuto
avverranno mediante PEC; per coloro che non rientrano tra i  soggetti
tenuti all'obbligatorieta' dell'indirizzo PEC,  gli  stessi  dovranno
prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del  SIAN,
secondo le modalita' sotto descritte: 
    per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati  del  portale
SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione  del  proprio
fascicolo  aziendale  e  dei  procedimenti  ad  esso  collegati   (le
modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili  sul
sito AGEA www.agea.gov.it 
    per i beneficiari che hanno conferito mandato  di  rappresentanza
ad un Centro  di  assistenza  agricola  (CAA),  la  consultazione  e'
possibile attraverso le informazioni  messe  a  disposizione  al  CAA
stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.