Art. 14 Modalita' di gestione della comunicazione con i richiedenti 1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it Organismo pagatore AGEA: via Palestro, 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it PEC: protocollo@pec.agea.gov.it 2. Per i soggetti per i quali e' prevista l'obbligatorieta' dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge n. 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno mediante PEC; per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorieta' dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalita' sotto descritte: per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione e' possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.