Art. 17 Norme di rinvio 1. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.