Art. 17 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge  n.
241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono
assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge
n. 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.