Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo e/o dei suoi membri; b) «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate con la Compagnia di assicurazione dall'organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con la Compagnia di assicurazione; d) «Avversita' atmosferica»: evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale; e) «Calamita' naturale»: evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo; f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche' i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti; g) «Soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano; h) «Piano»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riferito ai Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022, che stabilisce, tra l'altro, l'entita' dell'aiuto pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nei Piani sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa, area territoriale, calamita' naturali ed altri eventi eccezionali e avversita' atmosferiche, garanzia, tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nei Piani sono disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; i) «Sistema informativo integrato Sistema gestione del rischio (SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovracompensazioni; j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015; k) «Piano di mutualizzazione individuale»: il documento di cui all'allegato B, lettera f) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162; l) «Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui agli allegati 1.2 dei Piani e la riduzione del prezzo di mercato; m) «Polizze indicizzate»: o polizze index based, si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sara' riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice; n) «Polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze ricavo e delle polizze indicizzate; o) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosita' e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici; p) «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014; q) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato; r) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento dell'aiuto; s) «Data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; t) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; u) «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente; v) «Standard Value»: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.