Art. 3 Soggetti ammissibili 1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015. 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza. 3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se e' proprietario o conduttore dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti, e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto: a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25 del medesimo regolamento, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.