Art. 3 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili esclusivamente  i  richiedenti  che  soddisfano
tutti i seguenti requisiti: 
    a) essere  imprenditori  agricoli  iscritti  nel  registro  delle
imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12
gennaio 2015. 
  2.   I   suddetti   requisiti   devono   essere   posseduti,   pena
l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza. 
  3. Per le polizze a copertura dei costi per  lo  smaltimento  delle
carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda
di  aiuto   deve   indicare   se   e'   proprietario   o   conduttore
dell'allevamento. Secondo le  disposizioni  della  circolare  del  21
dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata  a  sostenere  la  spesa
oggetto di agevolazione e di  tutte  le  procedure  previste  per  il
percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti,
e' individuata nel soccidario, ossia in  colui  che  nell'ambito  del
contratto    di    compartecipazione    risulta     il     conduttore
dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero
pendente a seguito di  una  precedente  decisione  della  Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi  e  incompatibili  con  il
mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma  5,
del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture  aziendali
e per le polizze sperimentali sono esclusi  dagli  aiuti  di  cui  al
presente decreto: 
    a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto  2,  del
regolamento (UE) n. 702/2014; 
    b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto
14, del regolamento  (UE)  n.  702/2014,  ad  eccezione  degli  aiuti
destinati  ad  indennizzare  le   perdite   causate   da   avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25
del medesimo regolamento, a condizione che  l'impresa  sia  diventata
un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei  danni  causati
dagli eventi in questione; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del  regolamento
(UE) n. 702/2014.