Art. 5 
 
                      Impegni e altri obblighi 
 
  1. I costi unitari di ripristino delle strutture aziendali e  dello
smaltimento per le carcasse animali non  possono  superare  i  prezzi
unitari  massimi  applicabili  per  la  determinazione   dei   valori
assicurabili  al  mercato  agevolato,   approvati   con   i   decreti
ministeriali relativi alle campagne assicurative 2021 e 2022. 
  2. Per le produzioni relative alle polizze sperimentali di cui agli
allegati 1.C e 1.D, il valore unitario assicurato non  puo'  superare
il  valore  della  produzione  media   annua   dichiarato   nel   PAI
dall'imprenditore agricolo. 
  3. Il valore  della  produzione  media  annua  dichiarato  nel  PAI
dall'imprenditore  agricolo,  ai  sensi  dell'art.  7  del  PGRA   di
riferimento, e' verificato tramite l'utilizzo degli «Standard  Value»
(SV)  o,  laddove  superiore  allo   SV,   sulla   base   di   idonea
documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del  valore  della
produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque
anni escludendo l'anno con il valore della  produzione  piu'  alto  e
quello con il valore della produzione piu' basso. 
  4. In caso di polizza collettiva,  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  l'organismo
collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la
stipula e  sottoscrizione  del  certificato  della  polizza  medesima
nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del  premio
complessivo di propria  pertinenza,  che  potra'  essere  oggetto  di
controllo da parte dell'organismo pagatore. 
  5. In caso di polizza collettiva,  qualora  il  beneficiario  abbia
ricevuto un anticipo sul  pagamento  della  polizza  assicurativa  da
parte dell'organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede  di
compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del
contributo   direttamente   all'organismo   collettivo   di    difesa
interessato. 
  6. Gli organismi collettivi di difesa che  intendono  incassare  le
quote di premio anticipate per i  propri  assicurati  sono  tenuti  a
costituire ed aggiornare il proprio fascicolo  aziendale  anagrafico,
nel quale, tra l'altro, dovranno  essere  presenti  la  PEC  riferita
all'organismo e le coordinate bancarie (codice  IBAN)  dove  ricevere
l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari. 
  7.  Per  le  polizze  individuali  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  il  CAA  di
appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e
sottoscrizione della polizza nonche' il  pagamento  del  premio  alla
compagnia assicurativa, che potra' essere  oggetto  di  controllo  da
parte dell'organismo pagatore. 
  8. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la
sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie,  tutte
le dichiarazioni ivi riportate.