Art. 5 Impegni e altri obblighi 1. I costi unitari di ripristino delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse animali non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con i decreti ministeriali relativi alle campagne assicurative 2021 e 2022. 2. Per le produzioni relative alle polizze sperimentali di cui agli allegati 1.C e 1.D, il valore unitario assicurato non puo' superare il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo. 3. Il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 7 del PGRA di riferimento, e' verificato tramite l'utilizzo degli «Standard Value» (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso. 4. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore. 5. In caso di polizza collettiva, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte dell'organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'organismo collettivo di difesa interessato. 6. Gli organismi collettivi di difesa che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari. 7. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore. 8. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni ivi riportate.