Art. 8 Modalita' di presentazione della domanda di aiuto 1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L'organismo pagatore AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di aiuto. 2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 2 al presente decreto, puo' essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita': a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian. it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA. Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di utente qualificato, puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo e' positivo verra' inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice restera' valido per un intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda. 3. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 21 aprile 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 4. Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande di aiuto entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attivita' propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure. 5. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: a) il PAI; b) la polizza; c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 12. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; d) copia del documento di identita' in corso di validita'. 6. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo. 7. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. 8. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita' on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera c). 9. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 8 e' fissato al 15 aprile 2023. 10. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 14 del presente decreto. 11. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto. 12. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento ammessa, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il pagamento in contanti non e' consentito. 13. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.