Art. 9 Istruttoria delle domande di aiuto 1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA. 2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di aiuto. 3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di aiuto. 4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile, ad eccezione delle polizze sperimentali, sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali adottati per le campagne assicurative 2021 e 2022. 5. Nell'ambito dei controlli istruttori inerenti alle polizze sperimentali propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza: a. fra i dati del PAI e i relativi Standard Value; in particolare, sara' verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore allo Standard Value sara' considerato ammissibile. In caso di valore della produzione storica superiore allo Standard Value, l'agricoltore dovra' disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione storica sara' rideterminato a seguito della verifica della predetta documentazione; b. fra i dati della polizza e i dati del PAI, gia' verificati secondo la procedura di cui al punto a; in particolare, sara' verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI. 6. La documentazione, che l'agricoltore puo' presentare per ciascuna delle 3 o 5 annualita' antecedenti la campagna di riferimento a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di cui al comma 5, lettera a. e' la seguente: a. fatture e altri documenti fiscali, ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto; b. registro corrispettivi. 7. Ai fini delle verifiche di sovracompensazione, per le polizze sperimentali si verifica che per la stessa combinazione CUAA/prodotto/rischio non siano presenti a sistema SGR, PAI presentati in ambito 17.1 o PAI rilasciati per la derivazione di un Piano di mutualizzazione Individuale in ambito 17.2 abbinati o abbinabili a domande presentate ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022. 8. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4 o 5 lettera b), e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nei rispettivi piani. 9. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013. 10. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati. 11. All'esito delle ordinarie attivita' istruttorie, le somme dovute ai singoli beneficiari aderenti agli organismi collettivi di difesa sono compensate con gli importi versati a titolo di acconto a favore degli organismi collettivi medesimi ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2022, n. 107542. 12. I controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi, sono effettuati su un campione di aziende, determinato in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione e' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, gia' verificati attraverso le procedure di cui al comma 5, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco. 13. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. Le modalita' di esecuzione delle «visite sul luogo in cui l'operazione e' realizzata» nell'ambito dei controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA. 14. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. 15. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverra' esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto, la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalita' indicate all'art. 10. 16. In caso di irregolarita' nella procedura di invio delle comunicazioni via PEC, AGEA sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari e' avvenuta: a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure b) a seguito dell'invio della PEC con le modalita' di visualizzazione dell'esito istruttorio/della richiesta di documentazione integrativa; oppure c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarita', con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione. 17. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/comune.