Art. 9 
 
                 Istruttoria delle domande di aiuto 
 
  1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a  verificare  il  possesso
dei  requisiti  necessari  per  la  concessione  ed  erogazione   del
contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA. 
  2.  La  verifica  di  ricevibilita'  delle  domande  comprende   la
completezza formale e documentale delle stesse e include il  rispetto
dei termini temporali  di  presentazione  di  cui  all'art.  8  e  la
validita' della certificazione antimafia  ove  previsto.  Il  mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non  ricevibilita'
della domanda di aiuto. 
  3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di  ammissibilita'
di cui agli articoli 3 e  4,  il  rispetto  degli  impegni  ed  altri
obblighi di cui all'art. 5, la conformita'  della  polizza  stipulata
con  quella  presentata.  Il  mancato  soddisfacimento  dei  suddetti
requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della  domanda  di
aiuto. 
  4.  Nell'ambito  dei   controlli   istruttori   propedeutici   alla
determinazione della spesa ammissibile, ad  eccezione  delle  polizze
sperimentali, sono effettuate le verifiche di congruenza fra  i  dati
della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la
rideterminazione delle quantita' assicurate nei  limiti  fissati  nel
PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti  ministeriali
adottati per le campagne assicurative 2021 e 2022. 
  5. Nell'ambito  dei  controlli  istruttori  inerenti  alle  polizze
sperimentali propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile
sono effettuate verifiche di congruenza: 
    a.  fra  i  dati  del  PAI  e  i  relativi  Standard  Value;   in
particolare, sara' verificato che il valore della produzione  storica
dichiarato nel PAI non  risulti  superiore  allo  Standard  Value  di
riferimento. Il valore della produzione storica  uguale  o  inferiore
allo Standard Value sara' considerato ammissibile. In caso di  valore
della produzione storica superiore allo Standard Value, l'agricoltore
dovra' disporre della documentazione probante  il  valore  dichiarato
nel PAI; per tali fattispecie  il  valore  della  produzione  storica
sara'  rideterminato  a  seguito  della   verifica   della   predetta
documentazione; 
    b. fra i dati della polizza e i dati  del  PAI,  gia'  verificati
secondo la procedura  di  cui  al  punto  a;  in  particolare,  sara'
verificato che il valore assicurato e la  superficie  assicurata  non
risultino  superiori  ai  dati  del  PAI,  effettuando  in  caso   di
difformita' la rideterminazione  dei  valori  assicurati  nei  limiti
fissati nel PAI. 
  6.  La  documentazione,  che  l'agricoltore  puo'  presentare   per
ciascuna  delle  3  o  5  annualita'  antecedenti  la   campagna   di
riferimento a supporto del valore dichiarato nel PAI  superiore  allo
Standard Value di cui al comma 5, lettera a. e' la seguente: 
    a.  fatture  e  altri  documenti   fiscali,   ivi   compresa   la
documentazione a supporto utile alla determinazione del valore  della
produzione ottenuto; 
    b. registro corrispettivi. 
  7. Ai fini delle verifiche di sovracompensazione,  per  le  polizze
sperimentali   si   verifica   che   per   la   stessa   combinazione
CUAA/prodotto/rischio  non  siano  presenti  a   sistema   SGR,   PAI
presentati in ambito 17.1 o PAI rilasciati per la derivazione  di  un
Piano di  mutualizzazione  Individuale  in  ambito  17.2  abbinati  o
abbinabili a domande presentate ai sensi  delle  sottomisure  17.1  e
17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022. 
  8. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante  dal  confronto  tra  la  spesa   premi   risultante   dal
certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4 o 5
lettera  b),  e  la  spesa  premi  ottenuta  applicando  i  parametri
contributivi,  calcolati  in  SGR  secondo  le  specifiche   tecniche
riportate nei rispettivi piani. 
  9. Per le sole  polizze  ricavo,  in  fase  di  istruttoria,  viene
sottoposto  a  verifica  il  rispetto  del  cumulo  degli  aiuti  «de
minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
n. 1408/2013. 
  10.   Nell'ambito   dei   controlli   propedeutici   all'erogazione
dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli  elementi
comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati. 
  11. All'esito  delle  ordinarie  attivita'  istruttorie,  le  somme
dovute ai singoli beneficiari aderenti agli organismi  collettivi  di
difesa sono compensate con gli importi versati a titolo di acconto  a
favore degli organismi  collettivi  medesimi  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 7 marzo 2022, n. 107542. 
  12. I  controlli  in  loco  per  verificare  la  conformita'  delle
operazioni  realizzate  con  la  normativa  applicabile   inclusi   i
requisiti di ammissibilita', gli impegni e gli altri  obblighi,  sono
effettuati su un campione  di  aziende,  determinato  in  seguito  ai
citati  controlli  amministrativi.  La  selezione  del  campione   e'
effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande  di
aiuto ed in base ad un fattore  casuale.  Tali  controlli,  altresi',
verificano  l'esattezza  dei   dati   dichiarati   dai   beneficiari,
raffrontandoli con i documenti giustificativi.  I  dati  relativi  al
valore della produzione storica dichiarati nel PAI,  gia'  verificati
attraverso le procedure di cui  al  comma  5,  non  sono  oggetto  di
verifica nell'ambito dei controlli in loco. 
  13. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso
l'azienda del beneficiario e  sono  effettuati  alla  presenza  dello
stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega  scritta.
Le  modalita'  di  esecuzione  delle  «visite  sul   luogo   in   cui
l'operazione  e'  realizzata»  nell'ambito  dei  controlli  in  loco,
saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA. 
  14. Ai richiedenti che hanno  presentato  domanda  di  aiuto,  AGEA
comunica, conformemente al  successivo  art.  14,  le  modalita'  per
visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. 
  15. In caso di esito  positivo  dell'istruttoria  la  comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet  del
Ministero e  mediante  portale  SIAN.  In  caso  di  istruttoria  che
determini la non ammissibilita' totale della domanda  o  in  caso  di
riduzione proporzionale dell'importo richiesto, la  comunicazione  al
richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale, ai
sensi dell'art. 10-bis della  legge  n.  241/1990,  verranno  fornite
anche le istruzioni per  la  presentazione  dell'istanza  di  riesame
secondo le modalita' indicate all'art. 10. 
  16. In  caso  di  irregolarita'  nella  procedura  di  invio  delle
comunicazioni via PEC, AGEA sul portale SIAN,  pubblichera'  l'elenco
delle domande che presentano tale  anomalia,  con  indicazione  delle
modalita' operative  per  la  consultazione  della  comunicazione  ai
soggetti destinatari.  Gli  obblighi  di  comunicazione  degli  esiti
istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai
soggetti destinatari e' avvenuta: 
    a) tramite le  procedure  automatizzate  implementate  in  ambito
SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non
richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la  pubblicazione
del provvedimento di approvazione; oppure 
    b)  a  seguito  dell'invio  della  PEC  con   le   modalita'   di
visualizzazione    dell'esito    istruttorio/della    richiesta    di
documentazione integrativa; oppure 
    c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della PEC, a
seguito  della  pubblicazione  sul  portale  SIAN  dell'elenco  delle
domande che presentano  tale  irregolarita',  con  indicazione  delle
modalita' operative per la consultazione della comunicazione. 
  17. Per le colture riferite  alle  polizze  sperimentali  a  fronte
delle quali sono stati presentati  altri  PAI  per  la  presentazione
delle domande ai  sensi  della  sottomisura  17.1  del  Programma  di
sviluppo rurale nazionale 2014-2022, ai fini della verifica  in  capo
al richiedente  del  rispetto  dell'obbligo  di  assicurare  l'intera
produzione  per  territorio  comunale,  si  procede   all'istruttoria
tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per
prodotto/comune.