Art. 2 
 
Misure per la semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure  di
                  rilascio del nulla osta al lavoro 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 22: 
      1) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»; 
      2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite
dalle   seguenti:   «acquisite   le   informazioni   dalla   questura
competente»; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5.01 Il nulla osta
e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma  5,
non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli
elementi ostativi di cui al presente articolo»; 
      4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
        «5-quater.  Al  sopravvenuto  accertamento   degli   elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito  dei  controlli
effettuati ai sensi dell'articolo  24-bis,  comma  4,  conseguono  la
revoca del nulla osta e del visto,  la  risoluzione  di  diritto  del
contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno»; 
      5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Nelle more  della  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno  il  nulla  osta  consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa nel territorio nazionale»; 
    b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo  22,  commi  5.01,
5-quater e 6-bis»; 
    c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis  (Verifiche). -  1.  In  relazione  agli  ingressi
previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica  dei
requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni  del  contratto
collettivo di lavoro e  la  congruita'  del  numero  delle  richieste
presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.
394, e' demandata,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  4  del
presente articolo, ai professionisti  di  cui  all'articolo  1  della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle  organizzazioni  dei  datori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale  ai
quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 
      2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1  tengono  anche
conto     della     capacita'      patrimoniale,      dell'equilibrio
economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti,  ivi
compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente testo  unico,  e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito  positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero. 
      3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque  richiesta
con riferimento alle  istanze  presentate  dalle  organizzazioni  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali un apposito protocollo di intesa con  il  quale  si
impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e
le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis. 
      4. Resta  ferma  la  possibilita',  da  parte  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle  entrate,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».