Art. 4 bis 
 
Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno  per
  i minori stranieri non accompagnati 
 
  1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma  1  puo'  essere
rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di  studio,
di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o  autonomo  previo
accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti  e  requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore  eta',
ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n.  184,  ovvero  sottoposti  a  tutela,
previo parere positivo del Comitato per i  minori  stranieri  di  cui
all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori  stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore
a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale  e  che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.
394».