Art. 5 ter 
 
                 Modifiche al sistema di accoglienza 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, le parole: «anche i  richiedenti  protezione
internazionale e,» sono soppresse; 
  b) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' i  richiedenti  protezione  internazionale  che  hanno  fatto
ingresso nel territorio nazionale a  seguito  di  protocolli  per  la
realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di
reinsediamento    nel    territorio    nazionale    che     prevedono
l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o  di  transito
in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per  i
rifugiati (UNHCR)»; 
  c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei
permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e),
f) e g) del comma 1  che,  salvi  casi  di  forza  maggiore,  non  si
presentano  presso  la  struttura  di  destinazione  individuata  dal
servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa
comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente
articolo,  salvo  che  ricorrano  obiettive  e  motivate  ragioni  di
ritardo, secondo la  valutazione  del  prefetto  della  provincia  di
provenienza del beneficiario»; 
  d) al comma 2-bis, lettera  a),  dopo  le  parole:  «i  richiedenti
protezione internazionale» sono inserite  le  seguenti:  «di  cui  al
comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8: 
  1) al comma 2, le parole: «Le funzioni  di  prima  assistenza  sono
assicurate» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 1-bis  dell'articolo  9  del  presente  decreto  e
dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale
e' assicurata»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  b) all'articolo 9: 
  1) le parole:  «di  prima  accoglienza»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il  richiedente  che  si  trova  in  una  delle  specifiche
situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto puo'
essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei
posti disponibili, nell'ambito del  sistema  di  accoglienza  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»; 
  3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
  4) il comma 4-bis e' abrogato; 
  5) al comma 4-ter, le parole: «del  trasferimento  prioritario  del
richiedente di cui al comma 4-bis» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis»; 
  c) all'articolo 11, il comma 3 e' abrogato. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39. 
  4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a
seguito  della  grave  crisi  determinatasi  in  Afghanistan,   fanno
ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle  operazioni  di
evacuazione effettuate dalle autorita' italiane, anche in ragione del
servizio prestato al precedente  governo  afghano  e  alla  comunita'
internazionale  che  lo  coadiuvava,  possono  essere  accolti  anche
nell'ambito del sistema di accoglienza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo. 
  5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo  2023,  n.
16,  dalle  ordinanze  di  protezione  civile   e   dalle   ulteriori
disposizioni  normative  adottate  in   relazione   all'esigenza   di
assicurare  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione   ucraina   in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.