Art. 7 
 
Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione  al
  matrimonio, cure mediche e calamita' naturali 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a),  b)  e  h-bis)  sono
abrogate; 
  b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole:  «per  taluno  dei
delitti previsti dagli articoli» e' inserita la seguente: «558-bis,»; 
  c) all'articolo 19: 
  1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
  2) al comma 1.2: 
  2.1) al primo periodo, dopo le parole: «la Commissione territoriale
trasmette» sono inserite le seguenti: «, ai sensi  dell'articolo  32,
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  2.2) il secondo periodo e' soppresso; 
  3) al comma 2, lettera d-bis): 
  3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi
patologie» sono sostituite  dalle  seguenti:  «condizioni  di  salute
derivanti da patologie di  particolare  gravita',  non  adeguatamente
curabili nel Paese di origine»; 
  3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro» sono soppresse; 
  d) all'articolo 20-bis: 
  1) al comma 1, la parola: «grave»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«contingente ed eccezionale»; 
  2) al comma 2: 
  2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti:  «per
un periodo ulteriore di sei mesi»; 
  2.2)   la   parola:   «grave»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«eccezionale»; 
  2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ma  non  puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro». 
  2. Per le istanze presentate fino alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia  gia'
ricevuto l'invito alla  presentazione  dell'istanza  da  parte  della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 
  2-bis. Ai procedimenti di competenza  della  Commissione  nazionale
per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 
  3. I permessi di soggiorno gia'  rilasciati  ai  sensi  del  citato
articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso  di  validita',  sono
rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere  dalla
data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione  del  titolo
di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi  di  lavoro,  se  ne
ricorrono i requisiti di legge.