Art. 7 bis 
 
Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari  o
delle   elevate    professionalita'    dell'Amministrazione    civile
dell'interno,  appositamente  formato  in   materia   di   protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione  medesima  successivamente
all'ingresso in ruolo»; 
  b) all'articolo 28-bis: 
  1) al comma 2: 
  1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
  1.2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis)   domanda   di   protezione    internazionale    presentata
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
4 da un richiedente proveniente da  un  Paese  designato  di  origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»; 
  1.3) alla lettera c),  dopo  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo
2-bis» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto alla
lettera b-bis)»; 
  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis)  del  comma  2  la
procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone
di transito di cui al comma 4 e la  Commissione  territoriale  decide
nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda»; 
  c) all'articolo 29: 
  1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) il richiedente ha reiterato  identica  domanda,  dopo  che  sia
stata presa una decisione da parte della  Commissione  stessa,  senza
addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle  sue  condizioni
personali o alla situazione del suo Paese  di  origine,  che  rendano
significativamente piu' probabile che la  persona  possa  beneficiare
della protezione internazionale, salvo  che  il  richiedente  alleghi
fondatamente di essere stato, non per sua  colpa,  impossibilitato  a
presentare tali elementi o prove in occasione  della  sua  precedente
domanda o del successivo ricorso giurisdizionale»; 
  2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1,  la  domanda  e'  sottoposta  a
esame  preliminare  da  parte  del   presidente   della   Commissione
territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati  addotti,
da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove  rilevanti  ai
fini del riconoscimento della  protezione  internazionale  e  che  il
ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi  o  prove  non  e'
imputabile  a  colpa  del  ricorrente,  su  cui  grava   l'onere   di
allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il
presidente  della  Commissione  procede   anche   all'audizione   del
richiedente sui motivi addotti a sostegno  dell'ammissibilita'  della
domanda nel suo caso specifico»; 
  d) all'articolo 35-bis: 
  1) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di
cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare  ai  sensi
del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento  che
respinge  o  dichiara  inammissibile  un'altra  domanda  reiterata  a
seguito  di  una  decisione  definitiva  che  respinge   o   dichiara
inammissibile  una   prima   domanda   reiterata,   ovvero   dichiara
inammissibile  la  domanda   di   riconoscimento   della   protezione
internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis»; 
  e) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.  35-ter  (Sospensione   della   decisione   in   materia   di
riconoscimento della protezione  internazionale  nella  procedura  in
frontiera).  - 1.  Quando  il  richiedente  e'  trattenuto  ai  sensi
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,
contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso
nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento  e
si  applica  l'articolo  35-bis,  comma  3,  del  presente   decreto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva  del  provvedimento
impugnato e' proposta, a pena di  inammissibilita',  con  il  ricorso
introduttivo. 
  2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura della cancelleria
al Ministero dell'interno presso la  Commissione  territoriale  o  la
sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che
nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo
stesso termine, la Commissione che ha adottato  l'atto  impugnato  e'
tenuta  a  rendere  disponibili  il  verbale  di  audizione  o,   ove
possibile,  il  verbale  di  trascrizione  della  videoregistrazione,
nonche' copia della domanda di protezione internazionale e  di  tutta
la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame.  Alla
scadenza del predetto termine il giudice in composizione  monocratica
provvede allo stato  degli  atti  entro  cinque  giorni  con  decreto
motivato non impugnabile. 
  3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino  all'adozione
del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente
non puo'  essere  espulso  o  allontanato  dal  luogo  nel  quale  e'
trattenuto. 
  4. Quando l'istanza di sospensione  e'  accolta  il  ricorrente  e'
ammesso nel territorio nazionale e gli e' rilasciato un per- messo di
soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione  degli  effetti  del
provvedimento  impugnato,  disposta  ai  sensi  del  comma  3,  perde
efficacia  se  il  ricorso  e'  rigettato,  con  decreto  anche   non
definitivo. 
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo,  il
giudice, in composizione collegiale, procede ai  sensi  dell'articolo
35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6: 
  1) al comma 2: 
  1.1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «n.  286»  sono  inserite  le
seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili»; 
  1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) e' necessario determinare  gli  elementi  su  cui  si  basa  la
domanda  di  protezione  internazionale  che  non  potrebbero  essere
acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla  sussistenza
del rischio di fuga e' effettuata caso per caso»; 
  2) al comma 3-bis, dopo le parole:  «per  la  determinazione  o  la
verifica  dell'identita'  o  della  cittadinanza»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento
fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati»; 
  b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante  lo  svolgimento
della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). -  1.  Fuori  dei  casi  di  cui
all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel  rispetto
dei  criteri  definiti  all'articolo  14,  comma  1.1,  del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  il  richiedente  puo'  essere
trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui
all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere  b)  e  b-bis),  del  decreto
legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  e   fino   alla   decisione
dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4,  del
medesimo decreto legislativo  n.  25  del  2008,  al  solo  scopo  di
accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato. 
  2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto  qualora
il richiedente non abbia consegnato il passaporto o  altro  documento
equipollente in corso di validita', ovvero non presti idonea garanzia
finanziaria. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministero  dell'interno,
di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati l'importo e  le  modalita'  di  prestazione
della predetta garanzia finanziaria. 
  3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo  strettamente
necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera  ai  sensi
dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.
La convalida comporta il trattenimento  nel  centro  per  un  periodo
massimo, non prorogabile, di quattro settimane. 
  4. Nei casi di cui al comma 1,  il  richiedente  e'  trattenuto  in
appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di
arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui  all'articolo  14
del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  situati  in
prossimita' della frontiera o della zona di transito,  per  il  tempo
strettamente necessario all'accertamento del diritto ad  entrare  nel
territorio dello Stato. Si applica in quanto  compatibile  l'articolo
6, comma 5. 
  Art. 6-ter (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura
Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). - 1. In  attesa  del
trasferimento  previsto  dal  regolamento  (UE)   n.   604/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo  straniero
puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole  rischio
di fuga e sempre che  non  possano  disporsi  le  misure  di  cui  al
medesimo articolo  14,  comma  1-bis.  La  valutazione  sul  notevole
rischio di fuga e' effettuata caso per caso. 
  2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando  il  richiedente  si
sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento,  ovvero  qualora
ricorrano almeno due delle seguenti circostanze: 
  a) mancanza di un documento di viaggio; 
  b) mancanza di un indirizzo affidabile; 
  c)  inadempimento  all'obbligo  di   presentarsi   alle   autorita'
competenti; 
  d) mancanza di risorse finanziarie; 
  e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni
o attestazioni false sulle proprie generalita' anche al solo fine  di
evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. 
  3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo  strettamente
necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida  comporta
il trattenimento  nel  centro  per  un  periodo  complessivo  di  sei
settimane. In presenza di gravi difficolta'  relative  all'esecuzione
del  trasferimento  il  giudice,  su  richiesta  del  questore,  puo'
prorogare il trattenimento per ulteriori trenta  giorni,  fino  a  un
termine  massimo  di  ulteriori  sei  settimane.  Anche  prima  della
scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone
comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Si  applica  in   quanto
compatibile l'articolo 6, comma 5».