Art. 7 ter 
 
Disposizioni  in  materia  di  decisioni  sul  riconoscimento   della
                      protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in  cui  ritenga  che
non sussistano i presupposti per il riconoscimento  della  protezione
internazionale e non ricorrano  le  condizioni  per  la  trasmissione
degli atti al questore  ai  fini  del  rilascio  di  un  permesso  di
soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce  dal
questore elementi informativi circa la non sussistenza di  una  delle
cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  b) all'articolo 32, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La decisione di cui al comma 1, lettere b),  b-bis)  e  b-ter),
del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi  previste  dagli
articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza  del  termine  per
l'impugnazione,  l'obbligo  per  il  richiedente   di   lasciare   il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un  permesso
di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione  territoriale
rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi  3.2  e
3-bis del presente articolo o di una delle cause  impeditive  di  cui
all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286. Nei casi di cui al  periodo  precedente,  la  decisione
reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto  di
reingresso di cui  all'articolo  13,  commi  13  e  14,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286.  L'attestazione  tiene  luogo  e
produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4  e  5,
salvi gli effetti di cui  all'articolo  35-bis,  commi  3  e  4,  del
presente   decreto.   Il   provvedimento    recante    l'attestazione
dell'obbligo  di  rimpatrio  in  conformita'  al  presente  comma  e'
impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma  1,
del presente decreto»; 
  c) all'articolo 33, comma 3, le parole: «all'articolo 32, comma  3»
sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  27,  comma  2-bis,  e
all'articolo 32, commi 3 e 4»; 
  d) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale  di  cui
all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale
di cui all'articolo 33 e' ammesso ricorso  all'autorita'  giudiziaria
ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui  l'interessato
abbia richiesto il riconoscimento dello status  di  rifugiato  e  sia
stata riconosciuta esclusivamente  la  protezione  sussidiaria  o  la
protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1»; 
  e) all'articolo 35-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La Commissione che ha adottato  il  provvedimento  di  diniego,
successivamente alla sua notifica all'interessato, rende  disponibile
la videoregistrazione  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  al  suo
difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata
a cura della cancelleria del giudice competente  per  l'impugnazione,
con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui  al  comma
16.  Entro  venti  giorni  dalla  notificazione   del   ricorso,   la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante  gli  strumenti
del processo civile  telematico  il  verbale  di  trascrizione  della
videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1,
copia della domanda  di  protezione  internazionale  e  di  tutta  la
documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al
capo  III,  nonche'   l'indicazione   delle   informazioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il
medesimo termine la Commissione mette a disposizione del  giudice  la
videoregistrazione  con  le  modalita'  previste   dalle   specifiche
tecniche di cui al comma 16».