Art. 7 quater 
 
Disposizioni  in  materia   di   convalida   dei   provvedimenti   di
  accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-bis.1. La  partecipazione  del  destinatario  del  provvedimento
all'udienza per la  convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza
mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  centro
di cui  all'articolo  14  del  presente  testo  unico  nel  quale  lo
straniero e' trattenuto,  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche
stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  e  nel
rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma  5  del  predetto
articolo 6»; 
  b) all'articolo 14, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  La  partecipazione  del  destinatario  del   provvedimento
all'udienza per la  convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza
mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  centro
di  cui  al  comma  1  nel  quale  lo  straniero  e'  trattenuto,  in
conformita'  alle   specifiche   tecniche   stabilite   con   decreto
direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto  dei  periodi  dal
quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6».