Art. 7 quinquies 
 
Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro  il  31
  dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo
  28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto nei quali il ricorso di cui
all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,
e' stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di
procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, puo', fino al
momento in cui il  giudice  ha  rimesso  la  decisione  al  collegio,
depositare istanza di  esame  in  via  principale  della  domanda  di
protezione speciale e in via subordinata della domanda di  protezione
internazionale. 
  2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore
deve essere munito  di  procura  speciale  contenente  il  potere  di
chiedere al giudice  l'esame  in  via  principale  della  domanda  di
protezione speciale e in via subordinata  l'esame  della  domanda  di
protezione internazionale. 
  3. L'istanza di cui al comma 1,  a  pena  di  inammissibilita',  e'
motivata e corredata di tutta la  documentazione  ritenuta  idonea  a
dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione   del   presente   decreto,   dei   presupposti   per
l'accoglimento  della  domanda  di  riconoscimento  della  protezione
speciale ed e' immediatamente comunicata, a cura  della  cancelleria,
alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato  e  al
pubblico ministero, che entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione
hanno facolta' di depositare sintetiche controdeduzioni. 
  4. L'istanza priva della  documentazione  di  cui  al  comma  3  e'
dichiarata inammissibile dal giudice  designato,  con  ordinanza  non
impugnabile. 
  5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza
del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma  4,
esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale.  Quando
ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo  stato  degli  atti  con
decreto  non  reclamabile  e  dichiara  l'estinzione  della   domanda
proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese. 
  6. Il giudice designato, quando non  ricorrono  i  presupposti  per
procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio. 
  7. Quando la parte ricorrente e'  ammessa  al  patrocinio  a  spese
dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del  comma  5  il
giudice procede alla liquidazione in conformita' all'articolo 82  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  8. Contro il decreto adottato ai sensi  del  comma  5  puo'  essere
proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis,  comma
13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,
n. 25. 
  9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del  presente  articolo
e'  trattato,  compatibilmente  con  l'organizzazione  della  sezione
specializzata, in via prioritaria.