Art. 8 
 
                         Disposizioni penali 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e,  al  comma  3,
alinea, le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite  dalle
seguenti: «da sei a sedici anni»; 
    b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza  di  delitti  in
materia di immigrazione clandestina). - 1.  Chiunque,  in  violazione
delle  disposizioni  del  presente  testo  unico,  promuove,  dirige,
organizza, finanzia o in qualunque  modo  effettua  il  trasporto  di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti
a procurarne illegalmente  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non  ha
titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono
attuati con modalita' tali da esporre le persone a  pericolo  per  la
loro vita o per la loro incolumita' o  sottoponendole  a  trattamento
inumano o degradante, e' punito con la reclusione da venti  a  trenta
anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la  morte  di
piu' persone. La stessa pena si applica  se  dal  fatto  derivano  la
morte di una o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu'
persone. 
      2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica
la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano
lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica  la  pena
della reclusione da dieci a venti anni. 
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata  quando
ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere
a), d) ed e). La pena e' aumentata da  un  terzo  alla  meta'  quando
concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo,  nonche'
nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter. 
      4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste  dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o  prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 
      5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies,
4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12. 
      6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale,  se
la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, il reato e'  punito  secondo  la  legge  italiana  anche
quando la morte o le lesioni  si  verificano  al  di  fuori  di  tale
territorio.». 
  2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e  3,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis». 
  3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le
parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis». 
  4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice
di procedura penale, le parole  «dall'articolo  12,  comma  3,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».