Art. 2 Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo 1. Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 196-quater, la cancelleria provvede senza indugio all'acquisizione prevista dal primo periodo non appena il sistema risulta riattivato. 2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito e' stato effettuato il deposito. Il fascicolo e' formato e tenuto secondo le modalita' previste dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.