Art. 2 
 
 Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo 
 
  1. Gli atti e i documenti depositati in formato  cartaceo  a  norma
dell'art. 196-quater, primo comma, terzo  periodo,  e  quarto  comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura  civile,
sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di  ragioni
tecniche ostative, provvede  ad  effettuarne  copia  informatica  che
inserisce nel fascicolo informatico,  apponendo  la  firma  digitale.
Nell'ipotesi di cui al quarto comma del citato  art.  196-quater,  la
cancelleria provvede  senza  indugio  all'acquisizione  prevista  dal
primo periodo non appena il sistema risulta riattivato. 
  2. Gli atti e i documenti  di  cui  al  comma  1  sono  raccolti  e
conservati  in  un  fascicolo  cartaceo  che  riporta  gli   elementi
identificativi del procedimento nel cui ambito e' stato effettuato il
deposito. Il fascicolo e'  formato  e  tenuto  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile,  fermo  quanto  stabilito  dall'art.  22,  comma
4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.