Art. 3 
 
         Copia di atti depositati con modalita' telematiche 
 
  1. La parte interessata richiede il rilascio di  copia  di  atti  e
documenti contenuti nel fascicolo  informatico  mediante  accesso  al
portale dei servizi telematici istituito in  attuazione  dell'art.  6
del decreto del Ministro della giustizia 21  febbraio  2011,  n.  44,
oppure  con  istanza   presentata   alla   cancelleria   dell'ufficio
giudiziario. 
  2. Il rilascio della copia informatica o del duplicato  informatico
degli atti e dei documenti di cui al comma  1,  previa  verifica  del
regolare  pagamento  dei  diritti  previsti,  avviene  tramite  invio
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   richiedente
secondo le specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 
  3. Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di  cui
al comma 1 e'  effettuato  dalla  cancelleria,  previa  verifica  del
regolare pagamento dei diritti previsti.