Art. 3 Copia di atti depositati con modalita' telematiche 1. La parte interessata richiede il rilascio di copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico mediante accesso al portale dei servizi telematici istituito in attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, oppure con istanza presentata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. 2. Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al comma 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 3. Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al comma 1 e' effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti.