Art. 8 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1. Il Commissario delegato e gli eventuali soggetti  attuatori  dal
medesimo  individuati,  provvedono  all'approvazione   dei   progetti
ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire
entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi
entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza  di
servizi il rappresentante di un'amministrazione o  soggetto  invitato
sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato  potere  di
rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine
dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
del  Commissario  delegato  e  degli  eventuali  soggetti  attuatori,
costituisce, ove occorra, variante  agli  strumenti  urbanistici  del
comune interessato alla realizzazione delle opere o alla  imposizione
dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio  e
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere   e   urgenza   e
indifferibilita' dei relativi lavori. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e
nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla
procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7  agosto  1990,
n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in
programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione
dissenziente e' un'amministrazione statale; al Commissario  delegato,
che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.