Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con  le  risorse
previste nella delibera del Consiglio  dei  ministri  dell'11  aprile
2023 citata in premessa. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3.  La  Regione  Marche  e'   autorizzata   a   trasferire,   sulla
contabilita'  speciale  di  cui  al  comma   2,   eventuali   risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  di
cui in premessa. 
  4.  Con  successiva  ordinanza,  si  provvede  ad  identificare  la
provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo
ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 maggio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio