Art. 2 Procedura 1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazione all'INPS. 2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma 2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche gia' versate. 4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al comma 2. 6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1222