Art. 2 
 
                              Procedura 
 
  1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al  posticipo
del pensionamento di cui al presente  decreto  ne  da'  comunicazione
all'INPS. 
  2.  L'INPS  provvede   a   certificare   al   lavoratore,   dandone
comunicazione al datore di lavoro, il  raggiungimento  dei  requisiti
minimi  pensionistici  per  l'accesso  al  trattamento  di   pensione
anticipata  flessibile  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta   o
dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 
  3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma
2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1,  commi  3  e  4,  e
procede all'eventuale recupero,  a  conguaglio,  delle  contribuzioni
pensionistiche gia' versate. 
  4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni  operative
volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa
introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre  2022,
n. 197. 
  5. In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di
avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne
da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei  termini  di  cui  al
comma 2. 
  6. L'INPS provvede alle attivita'  previste  dal  presente  decreto
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 marzo 2023 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 1222