Art. 11. 
                       Il segretario politico 
 
    Il   segretario   politico   ha    la    rappresentanza    legale
dell'associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti
gli atti ed i provvedimenti dell'associazione. 
    Il segretario politico: 
      a) esprime le linee dell'associazione e tiene i rapporti con le
altre realta' politiche ed associative; 
      b) da' seguito agli indirizzi  politico-programmatici  indicati
dal Comitato regionale ed e' responsabile della  sua  interpretazione
ed attuazione; 
      c) il segretario politico puo' essere coadiuvato da un  massimo
di due vice coordinatori a cui puo' delegare alcune sue funzioni; 
      d) in caso di assenza del presidente e del vice  presidente  (o
se lo stesso non e' stato nominato) ne assume le funzioni; 
      e)  cura  direttamente,  o  attraverso  portavoce  nominati,  i
rapporti con la stampa; 
      f)  puo'  nominare  o  incaricare  iscritti  a   costituire   o
presiedere gruppi di lavoro  su  singole  tematiche  e  argomenti  di
interesse ed invitare gli stessi a relazionare al Comitato regionale. 
      g) il segretario politico resta in carica tre anni.