Art. 24. 
Adeguamento alla normativa di riordino  della  disciplina  tributaria
  degli enti non commerciali - decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.
  460 e successive modifiche 
 
    E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili  o  avanzi
di gestione, nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la  distribuzione  non
siano imposte dalla legge. 
    In caso di scioglimento dell'associazione, per  qualunque  causa,
il patrimonio deve essere devoluto secondo le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 20 ad altra associazione con finalita' analoghe o  ai
fini di pubblica utilita' sentito l'organismo  di  controllo  di  cui
all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996  n.  662  e  salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. 
    La  redazione,  esame  ed  approvazione  annuale  del  rendiconto
annuale di esercizio sono obbligatori. 
    Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza  e  rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria  dell'associazione,  nel  rispetto  del  principio  della
trasparenza nei confronti degli associati. 
    Le  quote  o  contributi  associativi  degli  iscritti  non  sono
trasmissibili e non sono rivalutabili.