Art. 24. Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali - decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto secondo le modalita' di cui al precedente art. 20 ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita' sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La redazione, esame ed approvazione annuale del rendiconto annuale di esercizio sono obbligatori. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Le quote o contributi associativi degli iscritti non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.