Art. 6. 
                          Parita' di genere 
 
    L'associazione si impegna al  raggiungimento  della  parita'  tra
uomini e donne, in attuazione degli art. 3 e 51  della  Costituzione.
L'associazione si impegna alla rimozione di qualsiasi ostacolo che si
frapponga ad ogni livello alla parita' di genere. 
    L'associazione promuovera' uguaglianza di genere nelle  nomine  a
tutti i livelli, interni od esterni alla stessa. 
    Ogni  incarico,  elettivo  o  di  nomina,  interno   od   esterno
all'associazione, dovra'  garantire  la  presenza  all'interno  degli
organi collegiali di almeno il 30% di genere.