Art. 6. Parita' di genere L'associazione si impegna al raggiungimento della parita' tra uomini e donne, in attuazione degli art. 3 e 51 della Costituzione. L'associazione si impegna alla rimozione di qualsiasi ostacolo che si frapponga ad ogni livello alla parita' di genere. L'associazione promuovera' uguaglianza di genere nelle nomine a tutti i livelli, interni od esterni alla stessa. Ogni incarico, elettivo o di nomina, interno od esterno all'associazione, dovra' garantire la presenza all'interno degli organi collegiali di almeno il 30% di genere.