Art. 9. 
                 Assemblea regionale degli iscritti 
 
    L'assemblea  regionale  e'  sovrana  e  le  sue  decisioni   sono
vincolanti per tutti gli iscritti, ognuno dei quali ha diritto ad  un
voto. 
    Essa e' convocata in  via  ordinaria  dal  presidente  quando  lo
ritiene  necessario,  oppure  deve  essere   convocata   qualora   la
maggioranza del Comitato regionale od  un  terzo  degli  iscritti  lo
ritengano necessario. 
    La  convocazione  deve  essere  depositata  presso  la   sede   e
pubblicata sul sito dell'associazione almeno  quindici  giorni  prima
della  data  stabilita.  Solo  in  casi  di  particolare  urgenza  la
convocazione  puo'  essere  comunicata  24  ore  prima   della   data
stabilita. 
    L'assemblea regionale deve  essere  convocata  almeno  due  volte
l'anno, di cui una per l'approvazione  del  bilancio  consuntivo  che
deve tenersi entro il 30 aprile di ciascun  anno  e  l'altra  per  la
presentazione del bilancio preventivo che deve tenersi  entro  il  30
novembre di ciascun anno. 
    Il voto puo' essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata
di mano. 
    Sono  ammesse  massimo  due  deleghe  ad  ogni  partecipante,  ad
eccezione dei  membri  del  Comitato  regionale  che  -  non  possono
ricevere deleghe. 
    L'assemblea regionale: 
      a) approva lo statuto e le successive modifiche; 
      b) determina le linee programmatiche dell'associazione; 
      c) approva eventuali regolamenti interni. 
    L'assemblea regionale elegge e revoca: 
      1. il presidente ed eventualmente il vice presidente; 
      2. il segretario amministrativo/tesoriere; 
      3. il segretario politico; 
      4. il Comitato regionale; 
      5. il Collegio dei garanti di prima istanza; 
      6. il Collegio dei garanti di seconda istanza; 
      7. i revisori dei conti. 
    L'assemblea e' validamente costituita  quando  partecipano  -  in
proprio o per delega - la meta' piu' uno  degli  iscritti  e  passata
mezz'ora dopo la regolare convocazione, o  durante  la  riunione,  si
considera valida quando siano presenti - in proprio o  per  delega  -
almeno un terzo degli iscritti. 
    Le deliberazioni sono valide qualora prese dalla maggioranza  dei
voti dei presenti.