IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del  Consiglio,  cosi'  come  modificato  con  regolamento  (UE)   n.
2021/2117 del 2 dicembre 2021; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236  del  10  ottobre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini  DOP
e IGP, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini  «Maremma  toscana»  ed  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2020, pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201  del  12  agosto
2020, con il quale e' stato  da  ultimo  modificato  il  disciplinare
della  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini   «Maremma
toscana»; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.  C  437  del  18
dicembre 2020 concernente la  pubblicazione  della  comunicazione  di
approvazione della modifica ordinaria, ai sensi dell'art. 17 del reg.
UE n. 33/2019, del disciplinare di produzione della denominazione  di
origine controllata dei vini «Maremma toscana», di  cui  al  predetto
decreto ministeriale del 30 luglio 2020; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Toscana, su  istanza  del  Consorzio  di  tutela  vini  della
Maremma con sede in Grosseto, intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma  toscana»  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6,  7,  e  10)  e  dal  citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente  alla
sua entrata in vigore, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  10  febbraio  2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Maremma toscana»; 
    conformemente  all'art.  13,  comma   6,   del   citato   decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023, al fine di dar modo agli
interessati di presentare  le  eventuali  osservazioni  entro  trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la  nota  della  Regione  Toscana  acquisita  agli  atti  con
protocollo MASAF - PQAI 04 - prot. n. 0211514 del 19 aprile 2023  con
la quale la medesima regione  esprime  il  proprio  nulla  osta  alla
richiesta del Consorzio di  tutela  vini  della  Maremma  di  rendere
retroattive le  disposizioni  previste  per  la  nuova  tipologia  di
prodotto Vermentino con menzione Superiore,  di  cui  alle  modifiche
inserite all'allegato disciplinare di produzione, nei riguardi  delle
produzioni derivanti dalla vendemmia 2021 e successive, a  condizione
che le relative partite siano in  possesso  dei  requisiti  stabiliti
dallo stesso disciplinare e che ne sia verificata la  rispondenza  da
parte dell'organismo di controllo. 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13,  comma
7, del citato decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  sussistono  i
requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le   modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Maremma  toscana»  ed  il  relativo
documento unico consolidato con  le  stesse  modifiche,  nonche'  per
rendere applicabili le modifiche  in  questione  nei  riguardi  delle
produzioni derivanti dalla vendemmia  2021  e  successive  che  siano
rispondenti ai  requisiti  stabiliti  dall'allegato  disciplinare  di
produzione consolidato con le modifiche in questione; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13,  commi
7  e  8,  del  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021  alla
pubblicazione del presente decreto di  approvazione  delle  modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del  relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle  stesse
modifiche  ordinarie  alla  Commissione  UE,   tramite   il   sistema
informativo messo a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n.  118468  del  22  febbraio  2023
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma  4,  con
la quale i  titolari  degli  uffici  dirigenziali  non  generali,  in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Maremma
toscana» cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale
30 luglio 2020, richiamato in premessa, sono approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023. 
  2. Il disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Maremma
toscana», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e
il relativo  documento  unico  consolidato  figurano  rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.