Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Le modifiche relative alla produzione dei vini atti a diventare DOC «Maremma toscana» Vermentino con menzione Superiore si applicano ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2021 e successive, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. 4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1. 5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2023 Il dirigente: Cafiero