Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a)  del  regolamento  (UE)  n.
34/2019.  Le  stesse  modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  entro  tre
mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Le modifiche relative alla produzione dei vini atti a  diventare
DOC «Maremma toscana» Vermentino con menzione Superiore si  applicano
ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2021 e successive, a condizione
che le relative partite siano in  possesso  dei  requisiti  stabiliti
nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza  da
parte del competente organismo di controllo. 
  4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3,  del  decreto
ministeriale 25  febbraio  2022,  e'  aggiornato  in  relazione  alle
modifiche di cui all'art. 1. 
  5.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine controllata dei vini  «Maremma  toscana»  di
cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del  Ministero  -
Sezione qualita' - vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 maggio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero