(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti
aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione
ampelografica: 
      «Maremma toscana» bianco,  «Maremma  toscana»  bianco  riserva,
«Maremma  toscana»  spumante,  «Maremma  toscana»  passito  bianco  e
«Maremma toscana» Vendemmia tardiva: 
        Vermentino,  Trebbiano  Toscano,  e  Viognier,  da   soli   o
congiuntamente, minimo il 60%; 
        possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un
massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da  altri  vitigni
idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana,  con
l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Vin Santo: 
        Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente,  fino
al 100%; 
        possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un
massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da  altri  vitigni
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» rosso,  «Maremma  toscana»  rosato  o  rose',
«Maremma toscana» spumante rosato o rose',  «Maremma  toscana»  rosso
riserva, «Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello:
Sangiovese, Cabernet (Cabernet franc e Cabernet  Sauvignon),  Merlot,
Syrah e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente minimo il 60%; 
        possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un
massimo del 40%, le uve a bacca nera  provenienti  da  altri  vitigni
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 
      «Maremma  toscana»   Ansonica,   «Maremma   toscana»   Ansonica
spumante: 
        Ansonica: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Chardonnay: 
        Chardonnay: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Sauvignon: 
        Sauvignon: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Trebbiano: 
        Trebbiano toscano: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma  toscana»  Vermentino,  «Maremma  toscana»  Vermentino
spumante: 
        Vermentino: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Vermentino superiore: 
        Vermentino: minimo 95%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 5%, le uve  provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Viognier: 
        Viognier: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla produzione di detto  vino  le
uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore  analogo,  idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo  del  15%,
con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana»  Alicante  o  Grenache  e  «Maremma  toscana»
Alicante o Grenache rosato o rose': 
        Alicante: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Cabernet: 
        Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o  Carmenere:  minimo
85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Cabernet Sauvignon: 
        Cabernet Sauvignon: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Cabernet franc: 
        Cabernet franc: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Canaiolo: 
        Canaiolo nero: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana»  Ciliegiolo  e «Maremma  toscana»  Ciliegiolo
rosato o rose': 
        Ciliegiolo: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Merlot e «Maremma toscana»  Merlot  rosato  o
rose': 
        Merlot: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Petit verdot: 
        Petit verdot: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Pugnitello: 
        Pugnitello: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Sangiovese  e  «Maremma  toscana»  Sangiovese
rosato o rose': 
        Sangiovese: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Syrah e  «Maremma  toscana»  Syrah  rosato  o
rose': 
        Syrah: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
    2.2 l  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui  all'art.
1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in
ambito  aziendale  da  una   delle   seguenti   varieta':   Ansonica,
Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da  Cabernet
franc e/o Cabernet  Sauvignon  e/o  Carmenere),  Cabernet  Sauvignon,
Merlot e Sangiovese. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detti  vini,  fino  a  un
massimo del 15%, le uve provenienti da  altri  vitigni,  a  bacca  di
colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della  Regione
Toscana. 
    2.3 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui
all'art. 1, devono essere  ottenuti,  per  almeno  l'85%,  dalle  uve
provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varieta': 
      Ansonica,  Chardonnay,  Sauvignon,  Trebbiano,   Vermentino   e
Viognier. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detti  vini,  fino  a  un
massimo del 15%, le uve provenienti da  altri  vitigni,  a  bacca  di
colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della  Regione
Toscana. 
    2.4 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» con
la specificazione di due vitigni a  bacca  di  colore  analogo  delle
varieta' di vite di seguito elencate: 
      a bacca bianca: 
        Ansonica; 
        Chardonnay; 
        Sauvignon; 
        Trebbiano (Trebbiano toscano); 
        Vermentino; 
        Viognier; 
      a bacca nera: 
        Alicante o Grenache; 
        Cabernet; 
        Cabernet Sauvignon; 
        Cabernet franc; 
        Canaiolo (Canaiolo nero); 
        Ciliegiolo; 
        Merlot; 
        Petit Verdot; 
        Pugnitello; 
        Sangiovese; 
        Syrah, 
e' consentita a condizione che: 
      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
      il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale. 
    La specificazione «Cabernet» e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti dai vitigni Cabernet franc  e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o
Carmenere. 
    2.5 Si riportano nell'allegato  1  i  vitigni  complementari  che
possono concorrere alla produzione dei vini  sopra  indicati,  idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana.