(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Maremma  toscana»  devono  essere  quelle  normali  della  zona   di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini  derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei  i  vigneti  ubicati  in
terreni di favorevole giacitura ed  esposizione,  con  esclusione  di
quelli umidi o non sufficientemente soleggiati. 
    4.3 La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per
i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere
inferiore a 4000 piante ad ettaro. 
    Per gli impianti realizzati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente disciplinare si applicano i parametri e i  criteri  previsti
dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto. 
    4.4 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    In particolare e' vietata ogni  forma  di  allevamento  su  tetto
orizzontale tipo tendone. Tale divieto si applica esclusivamente agli
impianti  realizzati  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente disciplinare. 
    4.5  E'  vietata  ogni  pratica  colturale  avente  carattere  di
forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    4.6  La  produzione  massima  di  uva  ad  ettaro  e  il   titolo
alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per la produzione massima ad ettaro  e  il  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
delle tipologie che riportano in etichetta il nome di due varieta' di
vite elencate all'art. 2,  comma  4,  si  fa  riferimento  ai  limiti
stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono. 
    4.7 A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,
la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
    4.8 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa  per
ettaro di vigneto a  coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata  in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.