(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1 Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle  uve  e
di  invecchiamento  obbligatorio,  nei  casi previsti  devono  essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al  precedente
art. 3. Tuttavia tali operazioni sono consentite in  cantine  situate
fuori della zona  di  produzione  delle  uve,  ma  all'interno  delle
province di Pisa, Livorno, Siena, Firenze e Arezzo, sempre  che  tali
cantine  siano  pertinenti  a  conduttori  di  vigneti  ammessi  alla
produzione dei vini della denominazione. 
    Le  Ditte  gia'  in  possesso  di  autorizzazione  in  deroga  ad
effettuare  le  operazioni  di  vinificazione  fuori  della  zona  di
produzione di cui  al  previgente  disciplinare  possono  effettuare,
nella  medesima   cantina,   anche   le   eventuali   operazioni   di
invecchiamento dei vini. 
    5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di
qualita'. 
    5.3 E' consentito l'arricchimento dei mosti e  dei  vini  di  cui
all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie «passito», «Vin Santo» e
«Vendemmia tardiva», nei limiti e condizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e nazionali. 
    5.4  Le  tipologie  «rosato»  devono  essere  ottenute   con   la
vinificazione in «rosato» delle uve a bacca nera. 
    5.5 Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» rosso imbottigliato entro  il  31  dicembre  dell'annata  di
produzione delle uve, puo'  essere  designato  in  etichetta  con  il
termine «novello» purche' la vinificazione  delle  uve  sia  condotta
secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno  il  40%  e
nella produzione e  commercializzazione  siano  rispettate  le  altre
disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia. 
    5.6 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» rosso, Alicante o Grenache,  Cabernet,  Cabernet  Sauvignon,
Cabernet  franc,  Canaiolo,   Ciliegiolo,   Merlot,   Petit   verdot,
Pugnitello, Sangiovese e Syrah devono essere immessi al  consumo  non
prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia. 
    5.7 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» Passito, anche con la  specificazione  del  vitigno,  devono
essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e  nazionale
vigente, con appassimento naturale all'aria o in locali  idonei,  con
possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata,  fino
al raggiungimento di un  titolo  alcolometrico  volumico  totale  non
inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al  consumo  non  prima
del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo
di almeno 6 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti  di  legno
e/o in bottiglia. 
    5.8 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» Vendemmia tardiva, anche con la specificazione del  vitigno,
devono essere ottenuti nel rispetto  della  normativa  comunitaria  e
nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e
possono essere immessi al consumo non prima del 30  giugno  dell'anno
successivo alla vendemmia, dopo  un  periodo  di  almeno  3  mesi  di
affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia. 
    5.9 Il tradizionale metodo  di  vinificazione  per  l'ottenimento
della tipologia «Vin Santo» prevede quanto segue: 
      l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita,  deve  essere
sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento  delle  uve  deve
avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con
aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima  dell'ammostatura,  un
contenuto zuccherino non  inferiore  al  26%;  la  vinificazione,  la
conservazione e l'invecchiamento del «Vin  Santo»  deve  avvenire  in
recipienti di legno (caratelli) di  capacita'  non  superiore  a  500
litri; 
      l'immissione al consumo del «Maremma  toscana»  Vin  Santo  non
puo' avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo  a  quello
di produzione delle uve; 
      al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00% vol. 
    5.10 Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» bianco ha diritto alla menzione «riserva» se  sottoposto  ad
invecchiamento per un periodo non inferiore a 12  mesi.  L'immissione
al  consumo  deve  avvenire  a  partire  dal  1°  novembre  dell'anno
successivo alla vendemmia. Il periodo di invecchiamento  decorre  dal
1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 
    5.11. Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» rosso ha diritto alla menzione «riserva»  se  sottoposto  ad
invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui  almeno
6 in recipienti di legno. L'immissione al  consumo  deve  avvenire  a
partire dal 1° novembre del secondo anno successivo  alla  vendemmia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal  1°  novembre  dell'anno  di
produzione delle uve. 
    5.12. Per il vino a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana»  Vermentino  designabile   con   la   menzione   «superiore»
l'immissione al consumo deve avvenire a partire dal  1°  gennaio  del
secondo anno successivo alla vendemmia. 
    5.13 La resa massima dell'uva in vino,  all'atto  dell'immissione
al consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la  produzione
massima di vino per ettaro sono le seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per la resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al
consumo, compresa l'eventuale aggiunta  correttiva  e  la  produzione
massima di vino per ettaro delle tipologie che riportano in etichetta
il nome di due varieta' di vite elencate all'art. 2, comma 4,  si  fa
riferimento  ai  limiti  stabiliti  per  ciascuna  varieta'  che   le
compongono. 
    5.14 Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma
non il 75% (38% per la tipologia «Vin Santo», 45%  per  le  tipologie
«Passito», 55% per le tipologie  «Vendemmia  tardiva»)  anche  se  la
produzione a ettaro resta al di sotto del limite massimo  consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
    5.15 E' consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle  fasi
di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie
previste. 
    5.16 La tipologia  «Spumante»  appartiene  alfa  categoria  «vino
spumante di qualita'», e «vino spumante»  puo'  essere  spumantizzato
sia con il metodo Martinotti che con il metodo Classico. 
    5.17 Per le tipologie «Maremma toscana» Rosso e «Maremma toscana»
Sangiovese e' consentita la pratica  del  «Governo  all'uso  Toscano»
consistente in una lenta rifermentazione del vino mediante l'aggiunta
di uve a bacca nera leggermente appassite  che,  previa  ammostatura,
hanno  iniziato  il  processo  di  fermentazione,  nella  misura  non
inferiore a 10 kg per ettolitro.