(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    7.1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui  all'art.
1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi, «fine», «extra», «scelto», «selezionato», e similari. 
    7.2 E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali,  e  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. Sono  altresi'  consentite  le  indicazioni  facoltative
previste dalle norme comunitarie e nazionali. 
    7.3  E'  consentito  altresi'  l'uso  di  unita'  geografiche   e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni ed  alle
frazioni riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare  e  alle
fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve  da
cui il vino cosi' qualificato  e'  stato  ottenuto,  alle  condizioni
previste dalle disposizioni nazionali vigenti. 
    7.4 Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
«Maremma toscana»  puo'  essere  utilizzata  la  menzione  «vigna»  a
condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la  vinificazione  e  la  conservazione  del  vino  avvengano  in
recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  e  dal  relativo
toponimo o nome tradizionale,  venga  riportata  sia  nella  denuncia
delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e  che
figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi  dell'art.  31, comma
10, della legge n. 238/2016. 
    7.5 Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva
Alicante N. puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo Grenache. 
    Nella presentazione e designazione dei vini  Rosato  puo'  essere
utilizzato in etichetta il termine Rose'. 
    7.6 E' obbligatoria l'indicazione dell'annata  in  etichetta  per
tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante. 
    7.7 Nella  presentazione  e  designazione  dei  vini  recanti  la
specificazione di due vitigni a bacca di colore  analogo  tra  quelli
elencati all'art. 2, comma 4, l'indicazione dei vitigni deve avvenire
in ordine decrescente rispetto all'effettivo  apporto  delle  uve  da
essi ottenute e figurare con caratteri aventi le  stesse  dimensioni,
evidenza, colore e intensita' colorimetrica.